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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23607/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Melideo Paolo, parte offesa nel procedimento a carico di Supino Vittorio, ha proposto reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione del GIP del 4/4/2014. Il GIP ha trasmesso l'istanza alla Corte (art. 409, comma 6) perché il provvedimento impugnato è anteriore all'entrata in vigore della legge 103/2017. La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile per due ordini di ragioni: (1) tardività, essendo il reclamo stato proposto il 1/3/2023 senza che il ricorrente avesse allegato circostanze che dimostrassero quando abbia effettivamente conosciuto il decreto (onere di allegazione a fini di verifica della tempestività); (2) carenza di rappresentanza idonea, poiché il reclamo è stato sottoscritto personalmente dal Melideo e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. se la conoscenza del provvedimento si fosse avuta dopo la modifica normativa operata dalla legge 103/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p. La decisione si fonda sia sulla tardività non giustificata dell'impugnazione sia sulla violazione del requisito di rappresentanza (mancanza di avvocato cassazionista), con richiamo al principio 'tempus regit actum' e alla giurisprudenza che limita il rimedio del reclamo per gli atti depositati prima della legge 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione; nel caso, il reclamo è stato proposto ai sensi di tale disposizione ma la procedura e il rimedio applicabile sono stati valutati alla luce della data del provvedimento impugnato e delle norme transitorie e giurisprudenziali.

  • art. 409, comma 6 cod. proc. pen.

    Utilizzato dal GIP per trasmettere l'istanza alla Corte, in considerazione che l'archiviazione è anteriore alla legge 103/2017; la Corte ha ritenuto corretta la trasmissione conforme all'orientamento giurisprudenziale sul passaggio normativo.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha novellato la disciplina sull'impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, introducendo (tra l'altro) il ruolo del difensore cassazionista; la Corte ha applicato la nuova disciplina con riferimento al momento del deposito del provvedimento (tempus regit actum) e alla data di conoscenza del ricorrente.

  • art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto il reclamo tardivo rispetto al termine di 15 giorni decorrente dalla conoscenza del decreto di archiviazione.

  • art. 571, comma 1 e art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

    Art. 613 richiede la sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti ove richiesto; la Corte ha ritenuto inammissibile l'atto sottoscritto personalmente dal ricorrente senza tale rappresentanza, salvo che non risultasse applicabile la previgente disciplina.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità di procedura; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il reclamo.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • Se il decreto di archiviazione è stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge 103/2017, può essere necessario valutare il rimedio applicabile (reclamo al tribunale vs. ricorso per cassazione) in base al principio "tempus regit actum" e alla giurisprudenza sul passaggio normativo.
  • Il reclamo della persona offesa deve essere proposto entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento; se vi è un lungo intervallo temporale, il ricorrente deve allegare circostanze che dimostrino quando ha effettivamente avuto conoscenza per consentire la verifica della tempestività.
  • Dopo le modifiche introdotte dalla legge 103/2017, alcune impugnazioni richiedono la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti: la mancanza di tale requisito può determinare l'inammissibilità dell'atto.
  • L'inammissibilità per tardività o per carenza di rappresentanza può essere dichiarata senza formalità procedurali e comporta la condanna alle spese e, eventualmente, al pagamento di somme a titolo di ammenda/processuali.
  • In situazioni dubbie relative alla decorrenza dei termini, è essenziale documentare e allegare elementi che attestino la data di conoscenza del provvedimento per evitare l'inammissibilità per ritardo.

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