Cassazione Penale, Sentenza n. 13134/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la rideterminazione delle pene riferite a tre sentenze definitive (Tribunale di Verona 26/03/2015, Tribunale di Busto Arsizio 11/04/2016, Tribunale di Lecco 04/09/2018), sostenendo che alcune di quelle pene erano state successivamente ridotte da altri giudici dell'esecuzione (Corte d'Appello di Venezia, Tribunale di Alessandria, Tribunale di Mantova, Tribunale di Lodi). In base all'art. 669 c.p.p. la ricorrente chiedeva che fosse ordinata l'esecuzione della sentenza che aveva pronunciato la condanna meno grave e revocate le altre. Contestava l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il Tribunale di Busto Arsizio si era già pronunciato il 14/12/2022, sostenendo che alla data indicata la questione non era ancora stata sollevata e che pertanto il giudice avrebbe dovuto rideterminare le pene.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il principio del ne bis in idem e le norme sulla pluralità di sentenze (art. 669 c.p.p.) trovino applicazione nel procedimento di esecuzione e che l'art. 666, comma 2, c.p.p. imponga l'inammissibilità delle richieste che costituiscono mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di istanze già respinte. Dal confronto delle ordinanze è emerso che la nuova istanza era sostanzialmente identica a quella già esaminata e respinta, per cui sussisteva la preclusione. Perciò il ricorso è stato respinto quale inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento nella Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina della pluralità di sentenze per lo stesso fatto e della rideterminazione delle pene in esecuzione; la Corte lo ha richiamato come quadro normativo della richiesta ma ha ritenuto che l'azione sia preclusa se la medesima istanza era già stata enunciata e respinta
Imposta l'inammissibilità per le richieste che costituiscono mera riproposizione, fondate sui "medesimi elementi" di istanze già respinte; la Corte lo ha applicato per dichiarare la preclusione processuale
Rilevato come parte del quadro generale che esprime il principio del ne bis in idem e i conflitti di competenza; contribuisce alla cornice interpretativa della preclusione
Riferimento al divieto di un secondo giudizio come espressione del principio ne bis in idem nel procedimento penale
Norma che consente la condanna della parte alle spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Richiamato nei fatti: è la norma che regola l'intervento del giudice dell'esecuzione per la modifica delle pene (ordinanze ex art. 671), e alcune riduzioni indicate dalla ricorrente erano state operate ai sensi di tale articolo
Sentenza Sez. 1 n. 3736 del 15/01/2009 (Anello, Rv. 242533)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione basata sui medesimi elementi di altra già rigettata, a tutela dell'economia e dell'efficienza processuale
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'eventuale dolo o colpa nella proposizione del ricorso, ai fini della quantificazione del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere totalmente la buona fede, fissando comunque una somma equitativa
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione le richieste di rideterminazione delle pene già esaminate e respinte dal giudice competente sono inammissibili se si basano sugli stessi elementi: è necessaria la presenza di elementi nuovi o sopravvenuti
- Il principio del ne bis in idem e le norme sulla pluralità di sentenze (art. 669 c.p.p.) operano anche in sede esecutiva: non è possibile ottenere una diversa esecuzione tramite riproposizione di identiche istanze
- Prima di proporre un nuovo incidente di esecuzione verificare con attenzione le pronunce precedenti (e le date in cui sono state emesse) e documentare espressamente eventuali elementi nuovi o sopravvenuti (nuove riduzioni definitive, documentazione probatoria non ancora valutata, ecc.)
- Se il giudice dell'esecuzione ritiene la richiesta mera riproposizione, può dichiararla inammissibile e condannare la parte alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorsi deboli
- Quando si invoca l'applicazione della regola della sentenza meno grave (art. 669 c.p.p.) occorre dimostrare che le nuove valutazioni non sono già state oggetto di giudizio o che sono intervenuti fatti o titoli nuovi che giustificano la revisione della determinazione della pena
- Se si ritiene che il precedente giudice non si sia effettivamente pronunciato sulla questione, è fondamentale produrre elementi che dimostrino l'assenza di una pronuncia e non limitarsi ad affermazioni generiche
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