Cassazione Penale, Ordinanza n. 14299/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputata)
La controversia
Nel procedimento a carico di una donna era stata contestata la falsa testimonianza per avere, secondo l'accusa, dichiarato falsamente di non aver mai conferito mandato a un avvocato e di non avere depositato tale atto presso la cancelleria della Procura. La Corte di appello aveva assolto l'imputata ritenendo che la condotta contestata fosse estranea al tema probatorio del giudizio in cui le dichiarazioni erano state rese e dunque non pertinente ai fini della responsabilità per falsa testimonianza. La parte civile ha proposto ricorso lamentando vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, sostenendo che le dichiarazioni dell'imputata avevano rafforzato e confermato la testimonianza della madre, la quale aveva accusato altra persona di truffa e abusivo esercizio della professione. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e anche generico, perché si confrontava con una contestazione diversa da quella effettivamente mossa all'imputata e non censurava adeguatamente la ratio dell'assoluzione fondata sulla mancanza di pertinenzialità delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché reiterativi di censure già disattese in appello e comunque costruiti su un fatto diverso da quello contestato all'imputata. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, poiché non si misurava con la ratio decidendi dell'assoluzione, centrata sulla estraneità e non pertinenza delle dichiarazioni rispetto al giudizio in cui erano state rese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata implicitamente dal controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione e dalla declaratoria finale di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di falsa testimonianza è decisiva la pertinenza delle dichiarazioni rese rispetto al procedimento nel quale il teste è esaminato; se le dichiarazioni riguardano un oggetto estraneo o non pertinente al thema decidendum, l'assoluzione è corretta.
- È generico il motivo di ricorso che assume la rilevanza delle dichiarazioni sulla base di un diverso contesto fattuale rispetto a quello contestato nell'imputazione e non spiega perché la ratio dell'assoluzione sarebbe erronea.
- La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi consentono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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