Cassazione Penale, Sentenza n. 30213/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo vizi motivazionali e violazioni di legge circa la sussistenza della responsabilità penale: mancata prova del dolo e del concorso nel reato (argomentando che i pagamenti erano parte di un "progetto industriale" legittimo e che la clausola contrattuale di compensazione avrebbe giustificato le erogazioni), contrasto tra le ricostruzioni dei vari giudici di merito, ignoranza dello stato di decozione di PANMEDIA nascosto da artifici contabili, e vizio nella applicazione dell'art. 219 r.d. 267/1942 per la mancata motivazione sul "rilevante danno patrimoniale" (sostenendo che la società era già decotta e che le somme sarebbero compensate o giustificate dal canone e dal valore del magazzino).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato (e per alcuni profili inammissibile), confermando la pronuncia di merito. I giudici hanno ritenuto correttamente provata la natura distrattiva dei trasferimenti verso B S s.p.a., HOLDING DELL'ARREDO e MAD s.r.l., la sproporzione e l'assenza di giustificazione economica (anche in ragione di causali, tempistiche e documenti e-mail), e il concorso dell'estraneo (Borsano) mediante apporto volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio della fallita. È stata altresì ritenuta fondata l'aggravante per "rilevante gravità del danno patrimoniale" alla luce dell'entità delle somme distratte (oltre 2,5 milioni di euro) e del passivo complessivo (circa 43 milioni), per cui il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, art. 219
L'aggravante per "rilevante gravità del danno patrimoniale" è valutata in base al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e al concreto pregiudizio subito dai creditori; non è necessario che la somma costituisca una frazione elevata del passivo purché il danno risultante sia di entità grave.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato proceduralmente in relazione alle conseguenze della declaratoria di rigetto del ricorso (norma relativa agli effetti delle decisioni della Corte di cassazione), con la conseguente definizione del dispositivo e delle spese.
Massime di principio
- La responsabilità dell'"extraneus" (concorrente esterno) nella bancarotta fraudolenta per distrazione richiede un contributo volontario e consapevole che sia idoneo a determinare il depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la prova della conoscenza formale dello stato di insolvenza della società, sebbene quest'ultima possa essere un elemento probatorio importante.
- Le caratteristiche oggettive delle operazioni (sproporzione delle somme trasferite rispetto ai canoni, mancanza di giustificazione documentale, causali contabili contraddittorie, tempistiche dei pagamenti rispetto all'emissione di fatture) pesano fortemente nella valutazione della natura distrattiva.
- La presenza di corrispondenza elettronica o documentazione interna che evidenzi accordi o ammissioni (es. email in cui si confermano pagamenti "come da accordi") può costituire prova decisiva del concorso dell'estraneo.
- La clausola contrattuale che preveda una facoltà di compensazione non basta, di per sé, a giustificare trasferimenti: occorre dimostrare che la compensazione sia effettivamente avvenuta o che vi fosse una valida e concreta contropartita economica in favore della società che subisce la distrazione.
- L'aggravante per rilevante danno patrimoniale va valutata sul danno concreto e sull'entità delle risorse sottratte all'attivo realizzabile della procedura concorsuale; anche se le distrazioni non costituiscono una grande percentuale del passivo, possono comunque integrare l'aggravante se il pregiudizio ai creditori è significativo.
- In sede di impugnazione in Cassazione la sindacabilità della motivazione di merito è limitata: il ricorso è destinato a fallire se le decisioni di merito hanno motivazioni coerenti, non viziate da errori logici o travisamenti significativi delle prove.
- Per operatori e consulenti: documentare sempre l'utile economico diretto per la società che dispone pagamenti, far risultare l'effettiva applicazione di meccanismi compensativi previsti contrattualmente, evitare pagamenti che estinguano debiti di terzi senza chiara e contemporanea contropartita per la società versante, e conservare prove delle ragioni imprenditoriali e delle autorizzazioni interne.
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