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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12140/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che i fatti per i quali è stato condannato con patteggiamento (anni d'imposta 2009-2013, con riferimento al 2012 per 178 atti e importo complessivo) coincidono con quelli oggetto del nuovo procedimento (omesso versamento per l'anno 2012 relativo a 57/56 atti e importo di euro 81.589). Denuncia inoltre travisamento della prova, deducendo che le dichiarazioni della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate dimostrerebbero l'identità delle somme e degli atti già giudicati in sede di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussista ne bis in idem perché il secondo procedimento riguarda un diverso fatto storico, individuato in specifici mancati versamenti (attività numerate da 179 a 235) non compresi nel perimetro dell'imputazione definita con il patteggiamento (omessi versamenti in n. 178 atti). Ha inoltre ritenuto irrilevante il presunto travisamento della prova relativo alla testimonianza del funzionario, perché la delimitazione del perimetro del patteggiamento si ricava dagli atti di imputazione e non dalla valutazione testimoniale. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il divieto di nuovo giudizio si applica al medesimo fatto naturalisticamente individuato; nel caso di specie la Corte ha interpretato la norma nel senso che la coincidenza dell'anno o della tipologia di condotta non è sufficiente: occorre l'identità delle singole condotte/atti contestati.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento definisce il perimetro della condotta sulla base delle singole imputazioni contestate; il contenuto della definizione non può essere ampliato retrospettivamente mediante elementi probatori non ricompresi nell'imputazione oggetto del patteggiamento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione delle sanzioni pecuniarie accessorie e alla possibilità di infliggere ammende per colpevole gravità nell'uso degli strumenti processuali (qui, equitativo versamento alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione di ricorso inammissibile).

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem opera rispetto al medesimo fatto 'naturalisticamente' individuato: non basta la coincidenza dell'anno fiscale o della tipologia di reato, ma è necessario che le singole condotte oggetto dell'imputazione siano identiche.
  • In caso di sentenza di patteggiamento, il perimetro della definizione è determinato dall'imputazione formale (elenco/descrizione degli atti contestati): le prove testimoniali o documentali presenti in altri fascicoli non estendono automaticamente la portata del patteggiamento.
  • Prima di proporre impugnazioni basate sul presunto ne bis in idem è essenziale confrontare con precisione gli elenchi degli atti/partite contestate nei diversi procedimenti; sovrapposizioni apparenti non bastano senza coincidenza numerica e materiale degli atti.
  • Il travisamento della prova deve dimostrare che la valutazione probatoria ha determinato un errore sostanziale idoneo a incidere sulla decisione: semplici argomentazioni sulla diversa interpretazione di una testimonianza sono spesso insufficienti.
  • La parte che propone ricorso in cassazione si espone, in caso di manifesta infondatezza o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per difese efficaci in situazioni analoghe, documentare puntualmente l'identità degli atti (numerazione, date, importi) e produrre confronti documentali tra i due procedimenti; se esiste ambiguità negli elenchi o nel perimetro del patteggiamento, chiedere in sede di merito accertamenti formali prima di impugnare.

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