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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34784/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva proposto un'impugnazione qualificata come appello contro la sentenza del Tribunale di Messina del 3 novembre 2025, che lo aveva condannato all'ammenda per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Poiché la sentenza era inappellabile, la Corte d'appello ha trasmesso l'impugnazione alla Cassazione. Con il primo motivo si è chiesta l'assoluzione, contestando la coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sostenendo che non vi fosse prova che le persone trovate durante il controllo fossero lavoratori occupati irregolarmente; si è inoltre lamentato che le loro dichiarazioni non fossero state verbalizzate né inserite nel fascicolo del pubblico ministero. Con il secondo motivo si è censurata l'eccessività della pena, richiamando il carattere isolato, incerto e irripetibile della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti alla Cassazione, poiché l'impugnazione, pur denominata appello, esprimeva la volontà di sottoporre a controllo giurisdizionale una sentenza inappellabile ma ricorribile per cassazione. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di fatti e prove, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione logica e coerente: la prova risultava dall'ispezione e la tesi difensiva sulla mancata dimostrazione della qualità di lavoratori dei sei soggetti trovati nell'attività di bar-ristorazione, tre dei quali in nero, era ipotetica; la loro escussione era inoltre logicamente irrilevante, essendo stati colti mentre prestavano attività lavorativa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di argomentazioni, anche considerando la modestia complessiva della pena rispetto alla quantità e tipologia delle violazioni, indicate nella mancata formazione, nelle mancate visite mediche, nella mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e nella mancata nomina del medico competente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    La sentenza del Tribunale era inappellabile; ciò giustificava la trasmissione dell'impugnazione alla Corte di cassazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l’oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d’appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte

    L'impugnazione impropriamente proposta come appello va trasmessa al giudice competente quando il provvedimento è impugnabile in cassazione e risulta la volontà di sottoporlo a controllo giurisdizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.

  • art. 81 del d.lgs. n. 81 del 2008

    mancata formazione, mancate visite mediche, mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, mancata nomina del medico competente

    La decisione menziona tali omissioni come violazioni in materia di sicurezza sul lavoro rilevanti, insieme alla quantità e tipologia degli addebiti, nella valutazione della censura sull'eccessività della pena. Il testo non specifica gli articoli del decreto contestati.

Massime di principio

  • Quando un'impugnazione è denominata in modo improprio, il giudice deve trasmetterla al giudice competente se il provvedimento è oggettivamente impugnabile davanti a quest'ultimo e dall'atto emerge la volontà di ottenere un sindacato giurisdizionale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali; la censura non è ammissibile quando, a fronte di una motivazione logica e coerente, si limita a proporre una diversa lettura delle prove.
  • È inammissibile per genericità la censura sulla misura della pena che non esponga argomenti concreti a sostegno della pretesa eccessività.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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