Cassazione Penale, Sentenza n. 30789/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione della giudice Santacroce nell'ambito del procedimento RGNR n. 742/2018: la difesa aveva invitato la giudice ad astenersi in udienza 14/02/2025; la giudice si era riservata e, a scioglimento della riserva, aveva rigettato l'istanza il 07/03/2025. Il ricorrente ha depositato la formale dichiarazione di ricusazione il 10/03/2025, sostenendo che il termine per proporre la ricusazione dovesse decorrere dallo scioglimento della riserva (riferendosi a orientamenti di giurisprudenza che consentirebbero tale decorrenza), o comunque chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto interpretativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva dichiarato tardiva la ricusazione perché il difensore era a conoscenza della causa di incompatibilità sin dall'udienza del 14/02/2025 (data dell'invito all'astensione) e non ha formulato una esplicita e formale dichiarazione di ricusazione in quella sede né una valida riserva ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che, quando il giudice si riserva e poi rigetta l'invito all'astensione, il termine per proporre la ricusazione decorre dalla conoscenza dell'incompatibilità e non dallo scioglimento della riserva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Stabilisce il termine perentorio per la dichiarazione di ricusazione; la Corte interpreta che il termine decorre dalla conoscenza della causa di incompatibilità (es.: momento in cui la parte ha invitato il giudice ad astenersi), salvo l'ipotesi diversa prevista dalla giurisprudenza quando il giudice, sciolta la riserva, si sia effettivamente astenuto.
Citato a contestualizzare l'originaria partecipazione del giudice al collegio che aveva deciso sull'appello dei medesimi imputati; non incide sul principio di decorrenza del termine di ricusazione qui deciso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Predisposizione del giudizio di cassazione con trattazione scritta; la corte ha proceduto per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (Cerisano)
"In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità"
Principio richiamato dalla Corte: quando il giudice si limita a riservare e poi rigetta l'invito, il termine per proporre la ricusazione non è sospeso e decorre dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza della causa d'incompatibilità (es. data dell'invito all'astensione).
Sez. 2, n. 23902 del 23/04/2024 (Di Puppo)
Conferma l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine di ricusazione avviene dalla conoscenza della causa di incompatibilità, anche se il giudice si era riservato la decisione.
Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
Stabilisce la regola applicabile quando il giudice, dopo essere stato invitato ad astenersi e avendo riservato, si sia poi effettivamente astenuto: in tale ipotesi la decorrenza del termine di ricusazione è riferita allo scioglimento della riserva. La Corte ha ritenuto che tale principio non fosse applicabile nel caso in cui la riserva sia stata sciolta con rigetto dell'istanza.
Sez. 3, n. 38692 dell'11/07/2017
Citata dalla difesa a sostegno della decorrenza del termine dallo scioglimento della riserva; la Corte di Cassazione, però, non ha ritenuto applicabile tale orientamento al caso in cui la riserva sia stata sciolta con rigetto dell'istanza.
Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013 (Pagnotta)
Richiamata per il principio di autonomia tra la procedura di astensione e quella di ricusazione: non è consentito usare l'invito all'astensione come mezzo per aggirare i termini perentori della ricusazione.
Massime di principio
- Se si invita il giudice ad astenersi e il giudice si riserva la decisione, il termine per proporre la ricusazione decorre, nella prassi consolidata, dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa di incompatibilità (di solito dalla data dell'invito all'astensione), salvo che il giudice, a scioglimento della riserva, si sia effettivamente astenuto (ipotesi disciplinata dalle Sezioni Unite).
- Per non incorrere in tardività, il difensore deve: 1) formulare in udienza una esplicita dichiarazione di ricusazione oppure 2) espressamente riservare la dichiarazione con riferimento alla possibilità di produrre documenti nei tre giorni successivi, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite; il semplice annuncio generico della volontà di ricorrere non è sufficiente.
- Non si può utilizzare l'istituto dell'invito all'astensione come strumento per ottenere la sospensione o la riapertura del termine per proporre ricusazione: l'ordinamento richiede celerità e i termini di ricusazione sono perentori.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine, è possibile sollevare la questione per una rimessione alle Sezioni Unite, ma tale rimessione sarà ammissibile solo se sussiste un reale e rilevante contrasto interpretativo non già risolvibile con i precedenti consolidati.
- Prassi operativa consigliata: subito dopo l'invito all'astensione, prendere posizione formale in udienza (dichiarazione e/o riserva conforme a Sez. U) e depositare tempestivamente l'istanza di ricusazione entro i termini perentori per evitare decadenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30654/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →