Cassazione Penale, Ordinanza n. 15814/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio e alcune valutazioni di merito. Dalla motivazione riportata emerge che il ricorso contestava, da un lato, la ritenuta recidiva, sostenendo un'asserita incompatibilità con un vizio parziale di mente; dall'altro, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione puntuale, non illogica e adeguata anche sul punto delle generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla recidiva mirassero a prospettare una incompatibilità con un vizio parziale di mente definito ontologicamente insussistente, mentre il giudizio di conferma della recidiva era puntuale e immune da censure; inoltre, il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato reputato non censurabile in cassazione perché la sentenza di merito era adeguatamente motivata e aveva esaminato le deduzioni difensive. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del merito già compiuta dai giudici di merito.
- La contestazione della recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui evidenzi reali vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione; se la motivazione di merito è puntuale e coerente, la doglianza non è ammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sufficiente e non illogica, mostrando di avere esaminato le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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