Cassazione Penale, Sentenza n. 20062/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricucci impugnava la condanna per detenzione ai fini di spaccio di gr. 751 circa di hashish (pari a oltre 9.300 dosi), inflitta con rito abbreviato e confermata in appello; denunciava: 1) nullità del decreto di citazione per mancata indicazione dell'avvertenza prevista dall'art. 429 lett. f) cod. proc. pen. (avvertenza sulle possibili sanzioni e confisca); 2) carenza o illogicità della motivazione con riguardo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; 3) nullità dell'ordinanza e sentenza che hanno respinto la sua istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa; 4) ingiustificato diniego della sostituzione della pena detentiva breve con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto che l'avvertenza di cui alla lett. f) sia stata introdotta dalla legge n. 203/2023 e non fosse parte integrante del contenuto obbligatorio del decreto prima di tale riforma; in ogni caso eventuale omissione integra, al massimo, una nullità di carattere generale/intermedio che doveva essere eccepita immediatamente con il primo atto successivo alla notifica, non in sede di impugnazione della sentenza. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte d'appello non era chiamata a decidere profili non dedotti in sede di gravame e che il ricorrente non aveva sollevato in appello censure specifiche sulle attenuanti e sulla pena. Sul terzo motivo ha confermato che l'ammissione al programma di giustizia riparativa è condizionata all'esistenza e corretta istituzione dei Centri previsti dal dlgs n.150/2022; non risultando tali organismi costituiti nelle forme richieste, il diniego era corretto. Sul quarto motivo ha condiviso la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto la misura sostitutiva inidonea: la reiterazione nel reato non ha fatto risultare il beneficio precedente efficace per la finalità rieducativa, giustificando il rigetto della sostituzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen. lett. f)
richiamato nel testo con riferimento alla modifica introdotta dalla legge n. 203/2023; menzionato anche il comma 2 che dispone la nullità del decreto se manchi o sia insufficiente l'indicazione di un requisito di cui alla lett. f)
La Corte ritiene che, antecedentemente alla legge n.203/2023, la lett. f) obbligasse solo all'indicazione di luogo, giorno e ora dell'udienza; l'avvertenza sulle sanzioni introdotta dalla riforma non costituirebbe un requisito formale essenziale la cui omissione determini sempre nullità assoluta. Eventuale omissione può configurare una nullità generale/intermedia e va eccepita immediatamente con il primo atto successivo alla notifica, pena decadenza
legge n. 203 del 2023
richiamata per la modifica dell'art. 429 lett. f)
Ha introdotto l'avvertenza sulle possibili sanzioni/confisca nel decreto di citazione; la Corte ne limita l'effetto sul regime di nullità dell'atto
richiamato in relazione alla competenza per l'ammissione al programma di giustizia riparativa
Rimanda al "Centro per la giustizia riparativa di riferimento" per lo svolgimento del programma, implicando che l'accesso è condizionato alla concreta esistenza e funzionamento dell'organismo così definito
dlgs n. 150 del 2022 (art. 42 lett. g) e artt. 63 e ss.)
art. 42 lett. g) definisce il Centro per la giustizia riparativa; artt. 63 e ss. disciplinano istituzione e funzionamento
Per poter ammettere un imputato al programma di giustizia riparativa è necessario che i Centri siano istituiti e gestiti secondo le modalità previste da questo decreto; in assenza di tali centri, la richiesta non è ammissibile
citato con riferimento alla condanna alle spese processuali
Permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mancata indicazione dell'avvertenza introdotta dalla legge 203/2023 nel decreto di citazione non sempre produce nullità assoluta: va verificata la natura formale della omissione e, se si tratta di nullità generale/intermedia, deve essere eccepita immediatamente con il primo atto utile dopo la notifica, altrimenti si perde il vizio per decadenza
- Il giudizio d'appello è devolutivo: la Corte territoriale non è tenuta a motivare su profili non dedotti o non censurati dall'appellante; censure nuove introdotte direttamente in cassazione senza essere state propagate in appello saranno difficilmente recepite
- L'ammissione a programmi di giustizia riparativa dipende dalla concreta esistenza e corretta costituzione dei Centri previsti dalla normativa specifica (dlgs 150/2022); in assenza di tali organismi l'istanza è inattendibile
- La sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative (es. arresti domiciliari) è una valutazione discrezionale ancorata alla funzione special-preventiva e rieducativa della pena: la reiterazione del reato o il mancato esito positivo di precedenti benefici può giustificare il diniego
- Distinguere tra nullità assolute e relative/intermedie è cruciale: la loro ricaduta sugli atti successivi e le modalità di rilevazione (d'ufficio o su eccezione, termini e decadenze) influiscono sulla strategia difensiva; nullità che incidono su diritti di difesa essenziali vanno eccepiti tempestivamente
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