Cassazione Penale, Sentenza n. 43546/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fabiano era indagato per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di cocaina (art. 74, DPR 309/90) e per plurimi episodi di cessione di stupefacenti (art. 73, DPR 309/90). Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., aveva applicato la misura cautelare ritenendo che gli elementi investigativi (intercettazioni, videosorveglianza, osservazioni, perquisizioni) dimostrassero il suo ruolo stabile come "venditore su strada" inserito nella struttura organizzativa, con turni prestabiliti e rendiconto dei proventi. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria: in sostanza si contestava che la pronuncia non aveva adeguatamente dimostrato la responsabilità associativa di Fabiano, basandosi soltanto su episodi di piccolo spaccio e sul tempo trascorso dai fatti, nonché che non fosse provata l'attualità delle esigenze cautelari rispetto al ruolo a lui attribuito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per carenza di argomentazione specifica e congrua circa il contributo causalmente rilevante di Fabiano all'organizzazione associativa (capo 1). Pur riconoscendo la esistenza dell'associazione e richiamando gli esiti investigativi generali, la Corte ha rilevato che il Tribunale si era limitato a definizioni apodittiche del ruolo di Fabiano basate sui singoli episodi di spaccio, senza indicare elementi ulteriori e oggettivi che dimostrassero la sua effettiva funzione all'interno del sodalizio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma; il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari è rimasto assorbito.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, ai fini della sussistenza del reato associativo rispetto a un singolo indagato, sia necessaria una motivazione congrua che evidenzi elementi concreti e obiettivi del suo contributo operativo al sodalizio; semplici episodi di spaccio isolati non sono di per sé sufficienti a comprovare un ruolo organizzativo stabile
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 (cessione di stupefacenti)
Le cessioni contestate possono comprovare condotte di spaccio, ma per l'attribuzione della partecipazione associativa è necessario collegare tali episodi a elementi probatori che dimostrino l'inserimento stabile e funzionale nell'associazione
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione per delinquere è necessaria una motivazione specifica e coerente che colleghi il comportamento dell'indagato all'organizzazione nel suo complesso; non basta richiamare genericamente l'esistenza dell'organizzazione
- Episodi isolati di piccolo spaccio, se non ricondotti a ruoli e compiti stabili e funzionali nell'ambito di un sodalizio, non sono necessariamente idonei a dimostrare il reato associativo
- Il giudice del riesame deve esporre elementi oggettivi e circostanziati (es. turni prestabiliti documentati, rapporti economici sistematici, direttive ricevute dai vertici) per ritenere la sussistenza del reato associativo nei confronti di singoli partecipanti
- Quando la motivazione del giudice è superficiale o apodittica in relazione alla posizione individuale dell'indagato la Corte di cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame
- L'anzianità dei fatti non è automaticamente decisiva: il tempo trascorso va valutato insieme ad altri elementi riguardanti l'attualità del pericolo di reiterazione e l'effettiva partecipazione, ma la carenza motivazionale sul ruolo associativo può assorbire le questioni cautelari
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