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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1228/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un patto di famiglia (art. 768-bis e ss.) con censura della pronuncia di merito per presunta errata applicazione delle norme sulle quote di s.n.c. (artt. 2270, 2289, 2305, 2307 c.c.), sulla modificabilità del contratto sociale dopo scioglimento (art. 2252 c.c.) e sulla efficacia dell'azione revocatoria e dei suoi rimedi (artt. 2901, 2902 c.c.). Inoltre il ricorrente deduceva omissione della necessaria chiamata in giudizio del coniuge partecipante al patto (art. 768-quater c.c.). In sostanza Cereabanca chiedeva di rendere inefficace la cessione di quote per potersi soddisfare sui valori corrispondenti (utili e liquidazione) o comunque ottenere misure conservative/esecutive.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Principali precisazioni: (i) nel giudizio di revocatoria contro patto di famiglia il coniuge o altri legittimari sono litisconsorti necessari salvo che abbiano rinunciato integralmente al diritto di liquidazione previsto dall'art. 768-quater; nel caso di specie la coniuge aveva rinunciato integralmente, perciò non sussisteva litisconsorzio necessario; (ii) la quota di s.n.c. non è espropriabile prima dello scioglimento e della liquidazione (salvo diverse pattuizioni statutarie), dunque il creditore non può ottenere utili o compiere atti conservativi sulla quota finché dura la società; (iii) l'azione revocatoria consente al creditore, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell'atto e verificatasi la liquidazione della quota, di promuovere azioni esecutive o conservative nei confronti del cessionario aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota (ma non la qualità di socio né utili spettanti durante la vita sociale); (iv) il creditore non può opporsi alla proroga della società ai sensi dell'art. 2307 c.c. né esigere misure sulla quota prima della liquidazione; (v) compensazione delle spese per la novità della questione e applicazione degli obblighi di versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Fondamento dell'azione revocatoria: dichiarazione di inefficacia degli atti che arrecano pregiudizio al creditore; la sentenza precisa che l'azione revocatoria è funzionale a consentire l'esecuzione o misure conservative sui beni o sui crediti che derivino dall'atto, una volta che questi siano espropriabili (es. dopo liquidazione della quota).

  • art. 2902 c.c.

    Effetti dell'azione revocatoria: possibilità di promuovere azioni esecutive o conservative nei confronti del cessionario; la Corte chiarisce che tali azioni possono avere ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota.

  • art. 2270 c.c.

    Disciplina dei diritti del creditore particolare del socio: riconosce la liquidazione della quota alla scadenza della società; la Corte segnala che tale rimedio non opera nella s.n.c. fino allo scioglimento/liquidazione e che il creditore non può far valere utili o atti conservativi durante la vita sociale.

  • art. 2289 c.c.

    Riguarda il diritto del creditore particolare di soddisfarsi sul controvalore della quota liquidata; la Corte distingue tra il credito derivante dalla liquidazione (esigibile e sequestrabile/espropriabile) e la qualità di socio/diritto agli utili, che non sono aggredibili prima della liquidazione.

  • art. 2305 c.c.

    Regime della liquidazione della quota: la Corte evidenzia che in s.n.c. l'art. 2270, comma 2 non opera e che il creditore del socio può ottenere la liquidazione solo alla scadenza o scioglimento della società; fino ad allora non sono operativi rimedi esecutivi sulla quota.

  • art. 2307 c.c.

    Proroga della società: il creditore non può opporsi alla proroga della società per ottenere anticipatamente la liquidazione o misure sulla quota, poiché tali diritti si attivano solo dopo lo scioglimento/liquidazione.

  • art. 2252 c.c.

    Sull'immutabilità del contratto sociale dopo lo scioglimento: la ricostruzione del Collegio è che il contratto sociale non può essere modificato in modo da recidere diritti dei soci o dei terzi salvo quanto disciplinato dalla legge, e che una esecuzione inammissibile non consente modifiche che ledano posizioni consolidate.

  • art. 768-bis, 768-quater e 768-sexies c.c.

    Norme sul patto di famiglia: la Corte afferma che nel giudizio di revocatoria contro un patto di famiglia il coniuge e gli altri legittimari sono litisconsorti necessari salvo che abbiano rinunciato integralmente al diritto di liquidazione; se la rinuncia è totale non vi è litisconsorzio necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    Eccezione processuale di omissione di parte necessaria: la Corte valuta e respinge la doglianza in quanto la necessaria chiamata del coniuge non sussisteva in presenza di rinuncia integrale.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma sul contributo unificato: dovuto ulteriore importo dal ricorrente per le impugnazioni proposte dopo la data di entrata in vigore; la Corte rileva l'obbligo nei confronti del ricorrente rigettato.

Massime di principio

  • In caso di cessione di quote di s.n.c. nell'ambito di un patto di famiglia, il creditore che ottenga l'inefficacia dell'atto può eseguire solo sul credito derivante dalla liquidazione della quota una volta che la società sia sciolta e la quota sia stata liquidata; prima di ciò la quota non è espropriabile e gli utili non sono aggredibili.
  • Il coniuge e gli altri legittimari sono litisconsorti necessari nel giudizio di revocatoria contro il patto di famiglia salvo che abbiano rinunciato espressamente e integralmente al diritto alla liquidazione; verificare attentamente eventuali clausole di rinuncia (art. 768-quater).
  • L'azione revocatoria non conferisce al creditore il diritto di assumere la qualità di socio né di aggredire lo status sociale del cessionario: il rimedio mira a reintegrare la garanzia patrimoniale mediante l'accesso al credito di liquidazione, non a modificare la compagine sociale.
  • Prima di intraprendere misure conservative o esecutive su quote societarie è necessario accertare lo stato della società (se sciolta o meno) e la presenza di un titolo esecutivo valido: senza liquidazione e titolo esecutivo i provvedimenti sono inammissibili.
  • Verificare lo statuto/atto costitutivo della società: clausole sulla trasferibilità delle quote possono rendere diversamente aggredibile la quota (es. libera trasferibilità con consenso del cedente e cessionario) e incidere sull'espropriabilità.
  • Se si agisce in revocatoria contro atti familiari, valutare preventivamente la necessità di chiamare coniuge e legittimari o di documentare la loro rinuncia totale per evitare eccezioni di litisconsorzio necessario.

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