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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04291/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per peculato. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano ritenuti generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente contestava la ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di peculato e invocava l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva però che, essendo stata pronunciata condanna per l'art. 314, primo comma, c.p., tale esimente speciale non era applicabile e, per di più, la questione non risultava neppure dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, sulla loro ripetizione rispetto a doglianze già respinte dal giudice di merito e sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla condanna per peculato ex art. 314, primo comma, c.p., oltre al fatto che la relativa questione non era stata dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    individua il delitto di peculato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    esimente speciale per particolare tenuità del fatto ritenuta non applicabile nel caso di condanna per peculato ex art. 314, primo comma, c.p.; la questione, inoltre, non era stata dedotta in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
  • L'esimente della particolare tenuità del fatto non è invocabile quando la decisione riguarda una condanna per peculato nelle forme richiamate dalla sentenza, secondo l'impostazione seguita dalla Corte nel caso concreto.
  • In cassazione non possono essere valorizzate questioni nuove che non risultino dedotte nel giudizio di appello, specie se attinenti a cause di non punibilità che richiedono specifica allegazione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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