Cassazione Penale, Sentenza n. 5849/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado (Tribunale di Palmi 16/06/2016) che aveva riconosciuto Delfino responsabile del delitto di ricettazione (pena: 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 4.000). L'appello è stato proposto contestando genericamente la valutazione della prova e sostenendo che la sentenza fosse in contrasto con i "fatti e le deposizioni testimoniali", con particolare riferimento alla versione resa dal testimone Antonio Scarfò che, se ritenuta, avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato. In cassazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che l'atto di appello non aveva la specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. (come modificato) e si limitava a censure generiche dell'operato del giudice di primo grado senza enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto ai punti specifici della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre sottolineato che le argomentazioni in cassazione non possono supplire tardivamente al mancato assolvimento dell'onere di specificità in sede di appello né consentono una rivalutazione del merito probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta del procedimento quando le parti non richiedono la trattazione orale; richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso nel caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Previsione richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alla disciplina transitoria/straordinaria introdotta per il procedimento in epoca di emergenza normativa (usata per spiegare la modalità di deposito della requisitoria scritta).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale vizio rilevante in cassazione; si riferisce ai motivi di nullità o assenza di motivazione e alla violazione di norme sul giudizio di fatto/valutazione della prova. La Corte però ha ritenuto il motivo inammissibile per vizio di specificità dell'appello, non per una valutazione positiva di quel vizio sostanziale.
art. 581, cod. proc. pen. (riformulato dall'art. 1, comma 55, legge 23/06/2017 n.103)
art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen.)
Stabilisce l'onere di specificità nell'atto di impugnazione: l'appello deve indicare i capi e i punti della decisione contestata, le prove riferite e i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inammissibilità quando l'appello è generico.
D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (comma 1-bis art. 581 cod. proc. pen.)
D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (introduzione comma 1-bis art. 581 cod. proc. pen.)
Ha ulteriormente precisato l'onere di specificità per l'appello stabilendo che per ogni richiesta devono essere enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato; la Corte l'ha ritenuto applicabile al caso e in base ad esso ha confermato l'inammissibilità.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione (condanna alle spese del grado e obbligo del versamento alla Cassa delle ammende); applicata dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere la specificazione puntuale dei capi e dei punti della decisione impugnata e argomentare i rilievi critici rispetto alla motivazione del giudice di primo grado; censure generiche sono causa di inammissibilità.
- L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità con cui la decisione impugnata ha esposto le ragioni di fatto e di diritto: sentenze più articolate richiedono impugnazioni più dettagliate.
- Non è possibile, in cassazione, supplire tardivamente alla mancanza di specificità dell'appello presentando argomentazioni nuove: la Corte di legittimità non reinstrada un giudizio di merito o rivaluta il compendio probatorio per colmare carenze dell'appello.
- Le doglianze sulla valutazione della prova richiedono l'indicazione precisa delle prove ritenute erroneamente valutate e l'esposizione dei punti critici della motivazione del giudice di merito; affermazioni generiche sul contrasto con i "fatti" o le "deposizioni" non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese del grado e può comportare il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per tutelare efficacemente il diritto di impugnare è fondamentale che il difensore indichi fin da primo grado di gravame gli specifici punti di contrasto e le richieste istruttorie eventualmente trascurate dal giudice a quo.
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