Direttiva 2007/45
Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/45/CE mira a semplificare e armonizzare il regime delle quantità nominali dei prodotti preconfezionati nel mercato interno, eliminando in linea di principio le gamme obbligatorie e consentendo la commercializzazione in qualsiasi quantità nominale. Mantiene tuttavia alcune gamme obbligatorie per determinati prodotti, in particolare vini e bevande spiritose, e consente una proroga transitoria per alcuni prodotti di largo consumo in alcuni Stati membri. Abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE per allinearne l'ambito di applicazione.
Disciplina delle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, con liberalizzazione generale, alcune deroghe settoriali e abrogazione delle precedenti direttive sulle gamme obbligatorie di quantità.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, cioè ai prodotti immessi sul mercato in confezioni predefinite con quantità nominale indicata. Non si applica ai prodotti elencati nell'allegato venduti nei negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea. Prevede inoltre una deroga temporanea per gli Stati membri che, al momento dell'applicazione, prescrivono quantità nominali obbligatorie per latte, burro, pasta secca e caffè, nonché per lo zucchero bianco.
Quantità nominali dei prodotti preconfezionati
La direttiva 2007/45/CE riforma il regime delle quantità nominali dei prodotti preconfezionati nel mercato interno, con l'obiettivo di favorire la libera circolazione delle merci e ridurre gli oneri derivanti da gamme obbligatorie nazionali o comunitarie. Il legislatore europeo afferma che, in linea di principio, le quantità nominali non dovrebbero più essere rigidamente regolate, salvo alcuni settori in cui permangono esigenze specifiche per consumatori e industria, soprattutto per i vini e le bevande spiritose.
Obiettivi e ratio della disciplina
La direttiva si inserisce nel contesto dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dell'innovazione nel preconfezionamento e nella distribuzione al dettaglio. I considerando sottolineano che la liberalizzazione delle quantità nominali può aumentare la libertà dei produttori, stimolare concorrenza su qualità e prezzo e semplificare il quadro normativo, pur mantenendo deroghe quando la deregolamentazione comporterebbe costi sproporzionati o effetti sfavorevoli per i consumatori.
La direttiva richiama inoltre la necessità di una maggiore informazione al consumatore e all'industria, in particolare sul prezzo per unità di misura e sulla leggibilità delle etichette, con attenzione ai consumatori vulnerabili, come anziani e disabili.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE. Restano esclusi i prodotti elencati nell'allegato quando venduti nei negozi esenti da tassazione e destinati al consumo fuori dell'Unione europea.
Principio generale: commercializzazione libera in qualsiasi quantità nominale
L'articolo 2 sancisce che gli Stati membri non possono, per ragioni attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati, salvo le eccezioni previste dagli articoli 3 e 4. Questo rappresenta il nucleo liberalizzatore della direttiva e riflette la scelta di non mantenere, in linea di principio, una regolazione puntuale delle gamme di quantità a livello nazionale o unionale.
Deroghe transitorie per alcuni prodotti di largo consumo
L'articolo 2, paragrafo 2, consente agli Stati membri che già prescrivono quantità nominali obbligatorie per latte, burro, pasta secca e caffè di mantenere tali prescrizioni fino all'11 ottobre 2012. Per lo zucchero bianco la proroga è più lunga e arriva fino all'11 ottobre 2013.
Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro l'11 aprile 2009, i settori oggetto della deroga, la durata, le gamme di valori delle quantità nominali obbligatorie e i relativi intervalli. La Commissione deve vigilare sull'applicazione della deroga e analizzare gli sviluppi di mercato dopo la trasposizione.
Quantità nominali obbligatorie per i prodotti dell'allegato
L'articolo 3 mantiene un regime di quantità nominali obbligatorie per alcuni prodotti elencati nell'allegato. Gli Stati membri devono assicurare che tali prodotti, quando sono presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli indicati, siano commercializzati solo se preconfezionati in una delle quantità nominali espressamente previste.
L'allegato disciplina in particolare:
- vino tranquillo: 100, 187, 250, 375, 500, 750, 1.000 e 1.500 ml;
- vino giallo: 620 ml;
- vino spumante: 125, 200, 375, 750 e 1.500 ml;
- vino liquoroso: 100, 200, 375, 500, 750, 1.000 e 1.500 ml;
- vino aromatizzato: 100, 200, 375, 500, 750, 1.000 e 1.500 ml;
- bevande spiritose: 100, 200, 350, 500, 700, 1.000, 1.500, 1.750 e 2.000 ml.
L'allegato contiene anche le definizioni dei prodotti mediante rinvio a regolamenti di settore, in particolare il regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini e il regolamento (CEE) n. 1576/89 per le bevande spiritose.
Disposizioni specifiche per gli aerosol
L'articolo 4 impone che i generatori di aerosol indichino la capacità nominale totale del contenitore, con una presentazione tale da evitare confusione con il volume nominale del contenuto. In deroga alla direttiva 75/324/CEE, tali prodotti possono non riportare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del contenuto.
Imballaggi multipli e confezioni composte
L'articolo 5 chiarisce come si applicano le quantità nominali nei casi di:
- imballaggi multipli composti da due o più imballaggi preconfezionati singoli: la quantità nominale dell'allegato si applica a ciascun imballaggio singolo;
- confezioni costituite da due o più imballaggi singoli non destinati a essere venduti separatamente: la quantità nominale dell'allegato si applica all'imballaggio preconfezionato nel suo complesso.
Abrogazioni e coordinamento con la direttiva 76/211/CEE
L'articolo 6 abroga espressamente le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, con l'obiettivo di raccogliere in un unico atto le regole sulle quantità nominali e aumentare la trasparenza normativa.
L'articolo 7 modifica la direttiva 76/211/CEE eliminando il riferimento ai prodotti non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE, così da includere nel suo ambito anche i prodotti prima disciplinati da quest'ultima.
Recepimento, decorrenza ed effetti nel diritto nazionale
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l'11 ottobre 2008, adottando e pubblicando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie, e devono applicarle dall'11 aprile 2009. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate in materia. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre gli articoli 2, 6 e 7 si applicano solo dall'11 aprile 2009.
Controllo successivo e possibile revisione
La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva entro l'11 ottobre 2015 e, successivamente, ogni dieci anni. Se necessario, le relazioni devono essere accompagnate da una proposta di revisione. Il sistema prevede quindi un monitoraggio periodico dell'impatto della liberalizzazione e delle deroghe ancora consentite, con possibilità di interventi correttivi a livello unionale.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L'articolo 1 stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati di cui alla direttiva 76/211/CEE. Sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato quando venduti in negozi esenti da tassazione per consumo fuori dall'Unione europea.
Principio di libera circolazione e divieto di restrizioni
L'articolo 2 vieta agli Stati membri, per motivi connessi alle quantità nominali degli imballaggi, di rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4. Sono previste deroghe temporanee per gli Stati membri che prescrivono quantità nominali obbligatorie per latte, burro, pasta secca e caffè fino all'11 ottobre 2012, e per lo zucchero bianco fino all'11 ottobre 2013.
Quantità nominali obbligatorie per taluni prodotti
L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i prodotti elencati nell'allegato, punto 2, se presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli indicati nell'allegato, punto 1, siano commercializzati solo se preconfezionati nelle quantità nominali elencate nell'allegato, punto 1. L'allegato individua gamme obbligatorie specifiche per vino tranquillo, vino giallo, vino spumante, vino liquoroso, vino aromatizzato e bevande spiritose.
Disposizioni speciali per i generatori di aerosol
L'articolo 4 impone che i generatori di aerosol rechino un'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, in modo da non confonderla con il volume nominale del contenuto. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE, può non essere indicata la quantità nominale espressa in massa del contenuto.
Imballaggi multipli e confezioni composte
L'articolo 5 distingue tra imballaggi multipli e confezioni costituite da più imballaggi singoli non destinati alla vendita separata: nel primo caso le quantità nominali dell'allegato si applicano a ciascun imballaggio singolo, nel secondo all'intero imballaggio preconfezionato.
Abrogazioni e modifica della direttiva 76/211/CEE
L'articolo 6 abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE. L'articolo 7 modifica l'articolo 1 della direttiva 76/211/CEE sopprimendo il riferimento ai prodotti non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE, così da estenderne l'ambito ai prodotti prima disciplinati da quest'ultima.
Recepimento e applicazione
L'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro l'11 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dall'11 aprile 2009. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Relazioni, comunicazione delle deroghe e sorveglianza
L'articolo 9 prevede che la Commissione presenti una relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva entro l'11 ottobre 2015 e successivamente ogni dieci anni, con eventuale proposta di revisione. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga dell'articolo 2, paragrafo 2, devono comunicare entro l'11 aprile 2009 i settori interessati, la durata della deroga, le gamme delle quantità nominali obbligatorie e i relativi intervalli. La Commissione sorveglia l'applicazione della deroga e può valutare misure di attuazione per mantenere quantità nominali obbligatorie per i beni interessati.
Entrata in vigore e decorrenza di alcune disposizioni
L'articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 6 e 7 si applicano a decorrere dall'11 aprile 2009.
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