Sentenza n. 4316/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1249/2025 del 2 giugno 2025 del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1249/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli 1.000 euro tramite carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato impedimenti all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali, senza risultare manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Richiamato quale fondamento organizzativo dell'individuazione del Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora richiesta dalla parte può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di impedimenti all'esecuzione, non è idonea a ostacolare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
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