Sentenza n. 16709/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Brescia che ha dichiarato inammissibile per incompletezza l’istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza per matrimonio, motivata dall’amministrazione con l’incompletezza dell’istanza. Il Ministero e la Prefettura hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia relativa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio appartiene alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito la legittimità della dichiarazione di inammissibilità. Ha rilevato che la pretesa alla cittadinanza per matrimonio ha consistenza di diritto soggettivo e che la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto quando il diniego dipenda dalla valutazione discrezionale di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992. Nel caso concreto l’ostacolo era invece costituito da carenze della domanda, sicché la controversia spetta al giudice ordinario. La causa può essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate perché l’amministrazione aveva indicato in calce all’atto impugnato il TAR come autorità giudiziaria cui ricorrere.
Norme richiamate
La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione
La pretesa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio è, di regola, un diritto soggettivo e le controversie che la riguardano spettano al giudice ordinario.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando il diniego di cittadinanza per matrimonio si fonda sulla valutazione discrezionale di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; negli altri casi la controversia appartiene al giudice ordinario.
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- La controversia sull’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio attiene, di regola, a un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa in materia di cittadinanza per matrimonio ricorre quando l’amministrazione esercita la valutazione discrezionale relativa a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992; le controversie fondate su altri ostacoli, compresa l’incompletezza della domanda, spettano al giudice ordinario.
- La disposizione che attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza sulle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza regola la competenza per materia all’interno della giurisdizione ordinaria e non modifica il riparto di giurisdizione.
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