Cassazione Penale, Ordinanza n. 17578/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo proposto era manifestamente infondato. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo un'unica censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorso, la motivazione sulla reiezione di tale beneficio sarebbe stata inadeguata o comunque censurabile. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non illogica, e che avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sul punto non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unica censura dedotta è manifestamente infondata.
- La valutazione di merito sulla concessione o meno delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e fondata su un adeguato esame delle deduzioni difensive.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere contestata in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente deducibile, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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