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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34109/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Palermo articolava tre motivi. Con il primo contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. e, per conseguenza, la procedibilità d'ufficio del reato sub capo 2, sostenendo in sostanza che nel furto di energia elettrica non ricorressero i presupposti dell'aggravante. Con il secondo motivo contestava la sussistenza del reato sub capo 3, qualificato come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ma la censura era ritenuta formulata in modo generico e meramente fattuale rispetto alla ricostruzione della condotta minacciosa e violenta attribuita all'imputato nei confronti degli operanti. Con il terzo motivo censurava la determinazione della pena del reato-base sub capo 1, lamentando il discostamento dal minimo edittale; la Corte ha rilevato che la pena era stata motivata dal giudice di merito con riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato e alle modalità professionali della coltivazione illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nel furto di energia elettrica, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, senza che rilevi il nocumento arrecato alla fornitura degli altri utenti, essendo decisiva la destinazione finale dell'energia a un pubblico servizio. Ha giudicato generico il secondo motivo, perché formulato in fatto contro una motivazione ritenuta inequivoca sulla condotta minacciosa e violenta. Ha infine qualificato come generica censura di merito il terzo motivo sulla pena, rilevando il corretto uso della discrezionalità sanzionatoria da parte del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7 c.p.

    aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen.

    Nel furto di energia elettrica l'aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, a prescindere dal danno arrecato ad altri utenti, perché rileva la destinazione dell'energia a un pubblico servizio dal quale viene distolta.

  • art. 337 c.p.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto sussistente sulla base di una condotta minacciosa e violenta nei confronti degli operanti, adeguatamente individuata nella motivazione di merito.

  • art. 3.000 euro Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Sanzione accessoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede può sussistere quando la sottrazione avvenga tramite allacciamento abusivo alla rete, anche se non sia dimostrato un nocumento agli altri utenti, purché l'energia sia destinata a un pubblico servizio.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera rilettura del fatto o in censure generiche contro l'apprezzamento del giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia puntuale e coerente.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile se si limita a contestare il dosaggio sanzionatorio senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione, specie quando il giudice abbia esplicitato gli elementi considerati per discostarsi dal minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeSpaccioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati stradaliStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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