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Ordinanza

Ordinanza n. 1914/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli Studi di Napoli “-OMISSIS-” sull'istanza del 19 giugno 2025 avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute e familiari ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938 e per la declaratoria dell'obbligo dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento del ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Ateneo resistente nell'ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1\8\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 luglio 2025 emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data 19 giugno 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi di salute e familiari;

Giustizia amministrativa202503782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Diniego dell'istanza di trasferimento universitario per gravi motivi di salute e familiari, nonché precedente silenzio-inadempimento sulla medesima istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell'Università su un'istanza del 19 giugno 2025, diretta a ottenere il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute e familiari, ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938, chiedendo altresì la declaratoria dell'obbligo dell'Ateneo di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dopo l'adozione del diniego universitario del 28 luglio 2025, il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Il rito è stato convertito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione nel merito. Successivamente il ricorrente ha presentato istanze di revoca della precedente ordinanza, deducendo un aggravamento delle condizioni di salute e profili relativi al periculum in mora.

La decisione

Il TAR rigetta l'istanza di revoca del 23 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 58 c.p.a. Il Collegio rileva che l'istanza si fonda ancora su ragioni di salute e sul solo periculum in mora, senza evidenziare una sopravvenienza diversa o sufficientemente nuova rispetto a quella già valutata nell'ordinanza del 26 gennaio 2026. L'aggravamento delle condizioni di salute era stato ritenuto non idoneo a giustificare la revoca perché ragioni sanitarie della stessa natura erano già state poste a fondamento della precedente istanza cautelare. La misura adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., consistente nella sollecita fissazione della trattazione del merito, è stata ritenuta idonea a garantire l'effettività della tutela in un giudizio a cognizione piena e con pieno contraddittorio. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego universitario. Le spese della fase sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    Costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento universitario per gravi ragioni di salute e familiari; la sua applicazione nel merito non è definita da questa ordinanza.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato quale rito originariamente utilizzato per l'azione contro il silenzio-inadempimento; il rito è stato successivamente convertito in ragione dell'impugnazione del diniego sopravvenuto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari apprezzabili, di disporre la sollecita fissazione della trattazione del merito, quale misura propulsiva idonea a garantire l'effettività della tutela mediante cognizione piena.

  • art. 58 c.p.a.

    La revoca della precedente misura cautelare presuppone una sopravvenienza idonea a incidere sulla valutazione cautelare; la mera riproposizione di profili sanitari già valutati, anche riferiti al periculum in mora, non è sufficiente.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, perseguito mediante la sollecita definizione del giudizio di merito.

Massime di principio

  • La revoca di una misura cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede una sopravvenienza idonea a modificare la valutazione cautelare; non è sufficiente riproporre ragioni di salute della stessa natura già esaminate dal giudice, anche mediante una diversa prospettazione del periculum in mora.
  • Quando le esigenze cautelari risultano apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida trattazione del merito, il giudice amministrativo può utilizzare la misura propulsiva prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché concedere una misura cautelare interinale di contenuto sostanziale.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito, svolta in un quadro di cognizione non sommaria e di pieno contraddittorio, può costituire uno strumento idoneo a garantire il principio di effettività della tutela nel processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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