Cassazione Penale, Sentenza n. 49783/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona dell'08/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro relativa a indagini per truffa e autoriciclaggio (cd. bonus facciate) nei confronti, tra gli altri, dell'ex coniuge La Rosa Immacolata. Il ricorrente contestava la motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità sostenendo che il denaro sequestrato era nella taverna di sua esclusiva pertinenza, frutto di accordi successivi alla separazione consensuale, e che mancava qualsiasi prova della riconducibilità dei beni all'indagata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., non sia ammessa in Cassazione la denuncia di vizi di motivazione delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 c.p.p., salvo il limitato sindacato sul presunto travisamento dei fatti. Il presunto travisamento denunciato si basava su pagine di verbale non allegate integralmente agli atti e su elementi non previamente e specificamente sottoposti al giudice del riesame; pertanto la censura è stata giudicata inammissibile sia per difetto di allegazione sia perché avente ad oggetto accertamenti di merito preclusi in questa sede. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale di Verona aveva motivatamente escluso, allo stato, la disponibilità esclusiva del denaro da parte del ricorrente (mancanza di intese formali, dichiarazione dell'ex moglie di considerare l'abitazione "mia residenza"). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 2, comma 8
Permette il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, procedura applicata nel caso in esame.
codice di procedura penale, art. 324
Disciplina le ordinanze del giudice che dispongono misure cautelari reali; le relative motivazioni sono soggette a limiti di sindacato in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 325
Impedisce la denuncia di vizi di motivazione in Cassazione con riferimento alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; il sindacato è pertanto limitato e ammette solo ipotesi particolari (es. travisamento) purché riferibili a documenti già sottoposti al giudice del riesame.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa per le ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicato per comminare euro 3.000 al ricorrente.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata come precedente in materia di conseguenze per ricorsi inammissibili e determinazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rimettere in discussione le motivazioni delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; le doglianze sulla motivazione devono essere svolte nelle sedi in cui sono ammesse o circoscritte al vizio di travisamento documentale già sottoposto al giudice del riesame.
- Per contestare un presunto travisamento è essenziale che gli stessi documenti su cui si fonda l'obiezione siano negli atti presentati e che tali elementi fossero già stati posti all'attenzione del giudice del riesame; non è possibile introdurre nuovi fatti o pagine mancanti in Cassazione.
- Le valutazioni sulla disponibilità materiale dei beni e sulla verosimiglianza delle allegazioni sono, di regola, accertamenti di merito non sindacabili in Cassazione se non per violazioni di legge evidenti.
- È fondamentale allegare integralmente verbali e atti di polizia giudiziaria: omissioni o documentazione incompleta possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Se si contesta la riconducibilità di beni a un indagato occorre provare concretamente tale dissociazione e averla previamente proposta al giudice del riesame.
- Valutare attentamente la fondatezza e la completezza della strategia impugnatoria prima di proporre ricorso in Cassazione, poiché l'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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