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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38604/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento alla pena di euro 700,00 di multa per diffamazione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando l'omessa verifica dei criteri di continenza e pertinenza delle espressioni ritenute diffamatorie e della verità dei fatti asseritamente riferiti. Con il secondo motivo deduceva ancora violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., prospettando la motivazione apparente della sentenza impugnata. La parte civile depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese, ma senza sviluppare una specifica confutazione dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché relativo a una questione non devoluta con l'appello, considerando insufficiente una mera prospettazione generica nel gravame poi specificata solo in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., osservando comunque che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logicamente corretta e coerente con l'atto di appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata esclusa la condanna alle spese in favore della parte civile, poiché la memoria difensiva non aveva apportato uno specifico contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in cassazione quando investe una questione non devoluta in appello; la censura deve essere specifica e riferita a profili effettivamente sottoposti al giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi posti a base della censura; la doglianza meramente generica o assertiva è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La deduzione di motivazione apparente non è ammissibile se non sorretta da specifiche ragioni di critica e se la sentenza impugnata reca una motivazione congrua e coerente.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'impugnazione deve indicare in modo puntuale i capi e i punti della decisione e le ragioni della censura, pena l'inammissibilità per genericità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili, come vizi di violazione di legge, questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, neppure quando siano state solo genericamente accennate nel gravame di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: una censura meramente assertiva, che non indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della doglianza, è inammissibile.
  • La denuncia di motivazione apparente non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione concreta delle carenze argomentative della sentenza; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto.
  • Se la sentenza impugnata dà conto in modo logico e coerente della ricostruzione in fatto e in diritto, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte civile ottiene la rifusione delle spese solo se la sua attività difensiva apporta un effettivo e specifico contributo alla decisione, non quando si limiti a una richiesta adesiva di inammissibilità o rigetto.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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