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Ordinanza

Ordinanza n. 2959/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20481/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 20481/2024, relativa alla procedura concorsuale per dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e alla graduatoria dell'11 gennaio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado contestando gli atti della procedura concorsuale a partire dal verbale della riunione del 4 ottobre 2023, nella quale la nuova Commissione, nominata il 7 settembre 2023, aveva individuato i criteri per la rideterminazione dei punteggi relativi ai titoli dei candidati. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura e determinare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in particolare, la necessità di verificare le modalità con cui è stato applicato il moltiplicatore di 8,5 ai punteggi per titoli, se esso sia stato riferito al punteggio complessivo o ai singoli titoli, se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l'ammissibilità dei titoli già valutati e per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione dello stesso moltiplicatore ai medesimi titoli avrebbe dovuto lasciare invariato l'ordine della graduatoria basata sui titoli. È stata inoltre richiesta documentazione sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, con particolare riferimento all'assunzione, all'immissione nelle funzioni dirigenziali e all'eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell'appello. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate degli atti indicati nell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati. L'incombente deve essere eseguito dall'appellante entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame; la prova della pubblicazione, corredata dall'attestato dell'Amministrazione, deve essere depositata entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, poiché l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami era già stata disposta in primo grado. È stata inoltre ordinata all'Agenzia delle Entrate una relazione documentata sui criteri e sulle modalità di rivalutazione dei titoli, sulle cause del sovvertimento della graduatoria e sull'esecuzione delle graduatorie del 2021 e del 2024, da depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rimessa al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione, assicurando la trattazione contestuale con gli altri appelli relativi alla medesima procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, nel caso di pluralità di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento delle modalità di pubblicazione degli atti e dell'elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell'amministrazione.

  • art. 105 c.p.a.

    Non impone il rinvio al primo giudice quando l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta in primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per giustificare l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può travolgere una procedura concorsuale e la relativa graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, in quanto potenziali controinteressati.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali essenziali e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con obbligo di mantenere la documentazione online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di fornire un attestato della pubblicazione.
  • L'inosservanza del termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità dell'appello; la mancata tempestiva dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione comporta la decadenza dall'incombente.
  • Nel giudizio d'appello, il rinvio al primo giudice non è necessario quando l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta e realizzata nel giudizio di primo grado.
  • Quando la legittimità della rivalutazione dei titoli in una procedura concorsuale dipende dalle concrete modalità di applicazione dei criteri, il giudice può ordinare all'amministrazione una relazione documentata sulle operazioni compiute, sulle verifiche effettuate e sugli effetti prodotti sulla graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIn house e affidamenti senza garaIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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