Cassazione Penale, Ordinanza n. 11826/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati contestati. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione fra i reati, sostenendo in sostanza che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse insufficiente o viziata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente applicato i criteri in tema di reato continuato, distinguendo il reato più grave e motivando l'aumento per ciascun reato satellite con riferimento alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e a un aumento minimo, idoneo a escludere un surrettizio cumulo materiale di pene.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata tra i reati oggetto della condanna confermata in appello
norma incriminatrice contestata tra i reati oggetto della condanna confermata in appello
norma incriminatrice contestata tra i reati oggetto della condanna confermata in appello
richiamato per affermare che, nel reato continuato, il giudice deve rispettare i limiti legali della pena complessiva ed evitare di trasformare l'aumento per continuazione in un cumulo materiale
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
precedente delle Sezioni Unite richiamato per la regola secondo cui, nella continuazione, il giudice deve determinare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite
Massime di principio
- Nel reato continuato, il giudice di merito deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
- L'onere motivazionale sugli aumenti per continuazione è proporzionato all'entità degli aumenti stessi: aumenti contenuti possono essere sorretti da una motivazione sintetica, purché consenta il controllo sulla proporzione tra le pene.
- È legittima una motivazione fondata su indicatori negativi riferiti alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, se tale motivazione rende verificabile il rispetto dei limiti di legge e impedisce che la continuazione sia usata per applicare un cumulo materiale occulto.
- Un motivo di ricorso che censuri l'aumento di pena per continuazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni dell'aumento e della sua misura minima.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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