Cassazione Penale, Sentenza n. 10061/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti delle giudici Brigida Cavasino e Gilda Romano, membri del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia nel processo "Rinascita-Scott", per la loro precedente valutazione della posizione di Luigi Mancuso nel procedimento cosiddetto "Nemea". Si contestava la coincidenza parziale dei collegi e si deduceva che tale precedente attività rendeva i giudici non imparziali. Sono stati articolati due motivi di impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la ricusazione inammissibile per tardività: (1) violazione delle norme procedurali per avere deciso senza fissare udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e in contrasto con art. 41 c.p.p.; (2) deduzione che la ricusazione non era tardiva, sostenendo che il dies a quo per il termine di tre giorni non poteva coincidere con il deposito della motivazione del processo Nemea (5/3/2021) ma doveva individuarsi nella successiva comunicazione in udienza e nel deposito del provvedimento del Presidente del Tribunale (8/9/2022) relativo alle istanze di astensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta oltre i termini o senza le forme previste dall'art. 38, la Corte può dichiararla inammissibile senza ritardo e sul merito decidere a norma dell'art. 127; dunque la decisione de plano non era illegittima. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha specificato né provato quando e come sia venuto a conoscenza della causa di ricusazione (dies a quo), né ha chiarito elementi decisivi quali l'acquisizione della sentenza Nemea nel fascicolo del processo, i tempi e i contenuti delle comunicazioni rese nelle udienze del 2/9/2022 e dell'8/9/2022, o la data di presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato Accorinti. Per tali ragioni la censura non ha consentito di verificare la tempestività della dichiarazione, sicché il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente alla Corte di dichiarare senza ritardo l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta senza osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38; sul merito la Corte decide a norma dell'art. 127.
Disciplina la decisione della Corte sulle questioni in camera di consiglio; è richiamato come norma di riferimento per la decisione sul merito della ricusazione quando la dichiarazione non è inammissibile per tardività.
Fissa i termini per proporre la ricusazione: in linea generale entro la fase delle questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa diventa nota in udienza la dichiarazione deve essere proposta prima della chiusura dell'udienza (comma 2, secondo periodo).
Richiamate come quadro normativo relativo alle cause di astensione e ricusazione dei magistrati (disciplinano le ipotesi e gli effetti dell'astensione e della ricusazione).
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione va proposta tempestivamente: al più tardi nella fase delle questioni preliminari oppure, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza concreta della causa.
- Se la causa di ricusazione diventa nota durante un'udienza, la dichiarazione deve essere presentata prima che l'udienza abbia termine; il mancato rispetto di questi termini può portare a dichiarazione immediata di inammissibilità ai sensi dell'art. 41 c.p.p.
- La parte che propone la ricusazione ha l'onere di indicare e provare con precisione il momento e le modalità in cui ha avuto conoscenza della causa (dies a quo): deduzioni generiche sono insufficienti e portano all'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazioni essenziali.
- La Corte può decidere de plano l'inammissibilità per tardività senza fissare udienza camerale se sussiste la violazione dei termini/formalità previsti dall'art. 38; quindi non è sempre necessaria l'udienza in camera di consiglio per dichiarare l'inammissibilità.
- Quando la ricusazione si fonda su atti o sentenze di altro procedimento, è essenziale documentare quando tali atti sono stati acquisiti nel fascicolo del procedimento in cui si propone la ricusazione o quando ne è stata data comunicazione in udienza, perché solo da questo momento decorre il termine per la proposizione.
- In vista di contestare una dichiarazione di inammissibilità per tardività è opportuno allegare verbali di udienza, atti di deposito, comunicazioni formali e la data di conoscenza della ricusazione proposta da terzi (es. coimputati), per dimostrare tempestività.
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