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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20516/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale. Poiché l'intimata non ha svolto difese, la Corte non ha disposto nulla sulle spese di lite e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia originava da un giudizio di merito nel quale il giudice di appello aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione proposta dall'assicurato contro la compagnia assicurativa, condannando quest'ultima al pagamento di euro 3.892,00 oltre accessori e spese dei due gradi. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente parziale proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso proposta prima della decisione determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di rinuncia al ricorso e mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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