Cassazione Penale, Sentenza n. 17131/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per più reati commessi in carcere, deducendo due motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) per mancanza del requisito della 'pubblicità' dell'offesa, poiché la Corte d'appello aveva computato tra le 'più persone' presenti anche gli stessi agenti destinatari delle offese; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 337 c.p. (resistenza) perché la reazione sarebbe avvenuta dopo un atto d'ufficio già compiuto e quindi non avrebbe impedito l'esercizio dell'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse il requisito della pubblicità per il reato di oltraggio (art. 341-bis), annullando senza rinvio la condanna per il capo a) perché il fatto non sussiste e eliminando la pena relativa di due mesi di reclusione. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. La pena è stata rideterminata per le residue imputazioni in 8 mesi e 20 giorni di reclusione (calcolo riportato nella motivazione).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale)
La norma richiede la 'pubblicità' dell'offesa, intesa come presenza di almeno due persone che non siano deputate allo svolgimento della funzione pubblica; non possono essere computati come testimoni 'presenti' i pubblici ufficiali impegnati nello svolgimento del loro ufficio e non destinatari estranei dell'offesa
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Per la configurabilità occorre che la minaccia o la violenza costituiscano un impedimento effettivo o siano idonee a indurre il pubblico ufficiale a non compiere o a compiere un atto contrario al suo ufficio; la corte ha ritenuto che nel caso la minaccia era diretta a far desistere gli agenti dal trattenimento della corrispondenza, quindi idonea a perseguire l'evento tipico
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838
Principio di legittimità secondo cui l'oltraggio richiede la presenza di almeno due persone e non si possono computare come tali i soggetti impegnati nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche
Massime di principio
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) è necessario provare che l'offesa sia avvenuta in presenza di almeno due persone non deputate allo svolgimento della funzione pubblica; non basta la presenza dei soli agenti destinatari dell'offesa.
- Quando l'offesa è rivolta a più pubblici ufficiali occorre verificare se gli altri ufficiali fossero o meno impegnati nello svolgimento della loro funzione: se lo erano, non possono essere computati ai fini della 'pubblicità'.
- Nel proporre impugnazioni su casi di oltraggio conviene documentare con precisione la composizione dei presenti (nomi, ruoli, se impegnati nell'ufficio) per contestare o difendere il requisito della pubblicità.
- Per il reato di resistenza (art. 337) è rilevante l'idoneità della condotta a impedire l'azione del pubblico ufficiale o a indurlo a compiere/omissione dell'atto: anche minacce contestuali a comunicazioni di atto d'ufficio possono integrare il reato se dirette a far desistere l'ufficiale.
- L'annullamento senza rinvio per un capo perché 'il fatto non sussiste' comporta la cancellazione definitiva di quella specifica imputazione e la rideterminazione della pena complessiva a saldo delle restanti condanne.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe prioritariamente impugnare il requisito della 'pubblicità' e raccogliere mezzi di prova sulla effettiva composizione e natura dei presenti; il pubblico ministero o la corte di merito dovranno invece motivare con precisione perché i presenti possono essere computati come estranei alla funzione.
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