Cassazione Penale, Sentenza n. 16976/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pepe Damiano ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo di aver scontato una detenzione maggiore rispetto alla pena risultante dopo la rideterminazione in sede esecutiva. Era stato arrestato il 23/7/1998 e condannato con più sentenze poi riunite in continuazione; dopo un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21/1/2020 la continuazione fu riconosciuta solo parzialmente (esclusa per una sentenza), ordinanza poi annullata dalla Cassazione; in sede di rinvio la Corte d'appello del 5/1/2022 applicò la continuazione tra tutte le pronunce con aumento di pena per continuazione, il che portò a una rideterminazione della pena che rese più breve il termine effettivo rispetto alla detenzione già scontata. In sostanza si deduceva che la detenzione subita eccedeva la pena correttamente determinata a causa di errori nella fase esecutiva e si chiedeva indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il principio costituzionale e sovranazionale (Corte Cost. n.310/1996, art.5 CEDU, artt.3 e 24 Cost.) secondo cui anche la detenzione ingiustamente patita per errori nell'esecuzione può dare diritto a riparazione. Ha quindi censurato l'operato del giudice dell'esecuzione (ordinanza 21/1/2020) che non si era limitato a esercitare discrezionalità ma aveva commesso un errore di diritto non tenendo conto della portata logico-giuridica della continuazione già affermata in un precedente provvedimento, come evidenziato dalla sentenza di annullamento. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata della Corte d'appello di Catanzaro e ha rinviato per un nuovo giudizio alla stessa Corte d'appello, demandando anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte che non prevedeva la riparazione per detenzione ingiusta derivante da ordine di esecuzione errato, e interpreta la norma estensivamente per includere gli errori in fase esecutiva
Norma sulla determinazione della pena in sede esecutiva e cumulabilità/continuazione; la vicenda ruota attorno all'applicazione di questo istituto e alla rideterminazione della pena in esecuzione
art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge); il ricorso era fondato sulla violazione di legge e sulla mancanza/manifesta illogicità della motivazione
art. 5 CEDU
Diritto alla libertà e alla sicurezza e previsione del diritto alla riparazione per arresto o detenzione ingiusti; utilizzato come parametro interpretativo per estendere la tutela anche ai casi di errori in esecuzione
art. 3 Cost.
Richiamato in riferimento alla giustizia e alla tutela dei diritti invocata dalla Corte Costituzionale nella declaratoria di illegittimità
art. 24 Cost.
Richiamato in connessione con il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia nella pronuncia della Corte Costituzionale che ha ampliato la tutela risarcitoria
Sentenza Corte Costituzionale n. 310 del 1996
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte che escludeva la riparazione per detenzioni ingiuste derivanti da ordine di esecuzione errato, fondamento per l'estensione della riparazione anche ai casi di errori esecutivi
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 57203/2017 e seguenti)
La Corte di Cassazione ha elaborato il principio che la riparazione può essere riconosciuta anche quando la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita derivi da vicende successive alla condanna inerenti l'esecuzione, purché non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso all'errore o al ritardo
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può operare anche quando la sproporzione tra detenzione subita e pena definitiva deriva da errori nella fase esecutiva (non solo da errori nella pronuncia della condanna).
- La differenza tra esercizio di discrezionalità e violazione di legge è cruciale: se il giudice dell'esecuzione ha applicato legittimamente una valutazione discrezionale non si configura riparazione; se invece ha errato nell'interpretazione o applicazione di precedenti pronunce o di regole giuridiche sussiste violazione di legge e quindi titolo per riparazione.
- Non basta che la pena eseguita sia diversa da quella definitiva: occorre che la disparità sia conseguenza di un comportamento non imputabile a dolo o grave colpa del detenuto e derivante da un errore dell'autorità procedente nell'aggiornamento o nell'emissione dell'ordine di esecuzione.
- In caso di annullamento di un provvedimento esecutivo da parte della Cassazione (o di correzione sostanziale del calcolo della pena) il soggetto che ha scontato più detenzione rispetto alla nuova determinazione può chiedere riparazione; la Corte suprema può annullare e rinviare per nuovo giudizio quando ravvisa errore di diritto nel provvedimento di esecuzione.
- Nella valutazione del diritto alla riparazione vanno considerati anche i parametri della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che favoriscono un'ampia tutela in caso di detenzione ingiusta derivante da errori nella fase esecutiva.
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