Cassazione Penale, Ordinanza n. 10119/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, ma la sentenza non specifica nel dettaglio i singoli motivi; si ricava solo che le censure miravano a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove svolte dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti. La Cassazione rileva inoltre che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua e completa, senza un effettivo confronto con la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero interamente di merito, perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze erano meramente ripetitive di quelle già formulate in appello e respinte con motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano in una richiesta di rivalutazione delle prove o di nuova ricostruzione dei fatti, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le doglianze non evidenziano un vizio di legittimità ma perseguono un sindacato sul merito già compiutamente esaminato nei gradi precedenti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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