Cassazione Penale, Sentenza n. 11723/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per plurimi vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: si censura che il Tribunale, nel rigettare il reclamo su istanza di liberazione anticipata, non ha adeguatamente verificato se i periodi di detenzione indicati dal detenuto fossero compresi nel titolo di esecuzione (SIEP n.508/2015), in particolare la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 19/12/2006 (e la parte di pena residua di anni tre derivante dalla revoca dell'indulto), non ha valutato il periodo di detenzione trascorso in Germania (19/08/2018-20/09/2018) in attesa di estradizione, e non ha eseguito gli approfondimenti richiesti dalla precedente sentenza di annullamento della Prima Sezione (n.35603/2021). Si denuncia inoltre contraddittorietà rispetto a precedenti concessioni di liberazione anticipata per periodi riferiti allo stesso titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila del 14/06/2022 con rinvio per nuovo esame. La Corte ha rilevato carenze motivazionali e omissioni probatorie, in particolare l'insufficiente accertamento circa l'inclusione, nel provvedimento di cumulo SIEP n.508/2015, della pena derivante dalla revoca dell'indulto connessa alla sentenza del 19/12/2006, e la mancata valutazione del periodo di detenzione in Germania. Ha quindi disposto che il giudice del rinvio compia gli approfondimenti richiesti e valuti nuovamente l'ammissibilità e il diritto alla liberazione anticipata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento processuale invocato per la cassazione: censura di vizi motivazionali (motivazione insufficiente, contraddittoria o illogica) dell'ordinanza impugnata.
Richiamati in relazione alla tipologia di provvedimento di applicazione di pena (accordo/ patteggiamento) eventualmente compreso nel cumulo; il Tribunale ha dovuto verificare la presenza di tali pronunce nel titolo di esecuzione.
Ordinanza n.46/2015 della Corte d'Appello di Bologna (revoca dell'indulto)
Decisione che ha revocato l'indulto concesso con la sentenza del 19/12/2006: nella ricostruzione delle pene residue tale revoca genera una parte di pena (anni tre) che la Corte ha ritenuto verosimilmente ricompresa nel provvedimento di cumulo.
Provvedimento di cumulo Procura della Repubblica di Ravenna SIEP n.508/2015
Titolo di esecuzione che il giudice di sorveglianza doveva esaminare in modo puntuale per verificare quali sentenze e quali periodi di detenzione erano compresi; la Cassazione ha ritenuto che, almeno per la parte relativa alla revoca dell'indulto, la presenza nel cumulo corrisponda alla realtà.
Sentenza Prima Sezione n.35603/2021 (Corte di Cassazione)
Principio affermato: nell'istruttoria davanti al giudice di sorveglianza l'onere di allegazione del detenuto è limitato a indicare i fatti; spetta al giudice procedere anche d'ufficio agli accertamenti necessari; periodi temporali separati possono essere considerati se riferiti alla medesima esecuzione purché valutabili ai fini della rieducazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza l'onere di allegazione del detenuto è limitato: il giudice deve svolgere gli accertamenti necessari anche d'ufficio quando l'istanza indica i periodi di detenzione da valutare.
- Se il provvedimento di cumulo (titolo di esecuzione) fa riferimento a una sentenza con revoca di indulto, il giudice deve accertare se la parte di pena derivante dalla revoca è inclusa nel cumulo e considerarla nel calcolo del residuo pena.
- I periodi di detenzione trascorsi all'estero in attesa di estradizione vanno valutati e, se pertinenti al titolo di esecuzione, conteggiati ai fini del fine pena e della liberazione anticipata, salvo diversa motivazione precisa.
- Motivazioni generiche o lacunose relativamente all'attribuzione di segmenti di detenzione alle sentenze comprese nel cumulo sono motivo di annullamento: il giudice deve spiegare chiaramente quali accertamenti ha compiuto.
- In presenza di trattamenti giurisdizionali differenti per periodi riferibili allo stesso titolo (es. concessione di benefici da un ufficio e diniego da altro), il giudice deve motivare la diversa valutazione o rimediare all'incoerenza.
- Se il detenuto non è in grado di procurarsi documentazione (es. certificati di detenzione o atti esteri), gravano sugli uffici competenti i necessari accertamenti documentali richiesti nell'istruttoria di sorveglianza.
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