Sentenza n. 2321/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DGRC 800 del 29/12/2023 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; - della Deliberazione n. 34 del 10/01/2024 della Asl Napoli 3 Sud recante “presa d'atto della DGRC 800 del 29/12/2023…”; - della Deliberazione n. 140 del 30/01/2024 della Asl Napoli 3 Sud recante “DEFINIZIONE VOLUMI MASSIMI DI PRESTAZIONI E DEI CORRELATI LIMITI DI SPESA DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE”; - degli avvisi con i quali l'Asl Napoli 3 Sud ha convocato il legale rapp.te del Laboratorio ricorrente a sottoscrivere i contratti 2023 e 2024, tra cui la nota prot. 492 del 31/01/2024; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 8.11.2024: per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 543 del 12/06/2024, notificato il 06/08/2024, con il quale la Regione Campania ha preso atto dei dati consuntivi 2023 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, in uno all’allegato n. 6; - del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 876 del 03/10/2024 con il quale la Regione Campania ha rettificato i dati consuntivi del 2023, in uno all’allegato n. 6; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 15.3.2025: per l’annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 757 del 27/12/2024, pubblicata su BURC n. 3 del 13/01/2025 ad oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. determinazioni” e dei relativi allegati; - della nota prot. 0614135 del 23/12/2024 e l’allegato “indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella DGRC 757/2024; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. IV.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. il 22.3.2025: per l’annullamento - della delibera dell’ASL Napoli 3 Sud n. 88 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto della D.G.R.C. n. 757 del 27/12/2024 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati; - di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi. V. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 7.6.2025: per l’annullamento - della DGRC 175 del 02/05/2025 recante “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni” e dei relativi allegati; - della delibera dell’ASL Napoli 3 Sud n. 582 del 02/05/2025, recante “Prestazioni per la Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed FKT. Presa d’atto adempimenti di cui al D.D. 130/2023 e s.m.i.” e dei relativi allegati; - di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi. VI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 3.11.2025: per l’annullamento - della Deliberazione n. 1132 del 13/08/2025 dell’Asl Napoli 3 Sud ad oggetto “D.G.R.C. n.757 del 27/12/2024 Adempimenti. Rettifica Deliberazione ASL n. 582/2025. Adozione Variazioni 2023 e 2024_Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed FKT” e degli allegati; - della Deliberazione n. 1206 del 09/09/2025 dell’Asl Napoli 3 Sud ad oggetto “D.G.R.C. n.757 del 27/12/2024 – Adempimenti. Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di Specialistica Ambulatoriale ed FKT, esercizio 2024 ed in via provvisoria esercizio 2025, eccetto Dialisi e Radioterapia” e degli allegati; - del contratto per “regolare i volumi massimi e i correlati limiti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branca di Laboratorio di Analisi (Patologia Clinica) per l’anno 2025 -, in via provvisoria, e per confermare il limite di spesa 2024, ed i correlati limiti di spesa”; - della nota pervenuta il 18/09/2025 con la quale l’Asl Napoli 3 Sud ha trasmesso al ricorrente lo schema contrattuale da sottoscrivere; - della nota dell’Asl Napoli 3 Sud prot. 0236776/i del 08/10/2025 ricevuta il 9/10/2025; - del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 26 del 22/10/2025 recante “Consuntivo 2024 dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati; - delle note del Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud prot. 0131659/u del 28/05/2025 e prot. 0245457/u del 17/10/2025 richiamate nel suindicato D.D. n. 26/25, di cui si ignora il contenuto; nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti regionali e dell'ASL relativi all'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale negli esercizi 2023, 2024 e 2025, nonché i conseguenti atti consuntivi e contrattuali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha proposto ricorso e plurimi motivi aggiunti per ottenere l'annullamento delle deliberazioni della Regione Campania e dell'ASL Napoli 3 Sud concernenti l'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché degli atti applicativi, consuntivi, rettificativi e contrattuali successivamente adottati. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia non è stata esaminata nel merito. In prossimità della trattazione, la ricorrente ha dichiarato espressamente, con note del 12 gennaio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisse l'esame del merito e qualsiasi prosecuzione d'ufficio del giudizio o sostituzione del giudice nella valutazione dell'interesse ad agire. Le amministrazioni intimate non si sono opposte alla dichiarazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d'interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando non vi sia opposizione delle parti intimate.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di esaminare d'ufficio il merito della controversia o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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