Cassazione Civile, Ordinanza n. 26909/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'annualità 2011, l'IVA detratta dalla società in relazione all'acquisto di beni destinati alla realizzazione di un porto. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio e, nella liquidazione delle spese del secondo grado, aveva riconosciuto alla parte vittoriosa un importo di euro 2.500,00. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari e senza adeguata motivazione, in relazione al valore della causa e ai parametri del d.m. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. Ha rilevato che, in base al valore della controversia e allo scaglione tariffario applicabile, l'importo liquidabile non poteva scendere al di sotto dei minimi risultanti dalla tabella, e che la CTR aveva invece liquidato euro 2.500,00, importo inferiore ai minimi, senza fornire alcuna motivazione specifica sul punto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio di appello, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla condanna alle spese della parte soccombente
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale relativo alla liquidazione delle spese
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali e per la possibilità di scostamento motivato dai valori tabellari
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
consente al giudice di scendere sotto o salire sopra i limiti derivanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento solo con specifica motivazione
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese professionali, il giudice non è vincolato ai valori medi delle tabelle del d.m. n. 55 del 2014, ma deve comunque operare entro i limiti minimi e massimi previsti, salvo scostamenti ulteriori adeguatamente motivati.
- La liquidazione di compensi inferiori ai minimi tariffari richiede una motivazione specifica e controllabile; in difetto, la decisione sulle spese è censurabile in cassazione.
- Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese per violazione dei minimi tariffari non deve necessariamente indicare analiticamente ogni voce e importo quando lo scostamento dai minimi sia macroscopico e ingiustificato.
- Il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese non invade il prudente apprezzamento del giudice di merito se la quantificazione resta entro i limiti tabellari; diviene sindacabile quando il giudice superi tali limiti o ometta la motivazione richiesta.
Come è indicizzato
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