Cassazione Penale, Sentenza n. 35636/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 24/06/2022, che aveva esaminato la loro richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo (del 06/05/2022) su saldi attivi di conti correnti cointestati e su sei immobili. Con un unico motivo in cassazione deducevano, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p. e la mancanza/contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 316 c.p.p.
La decisione
Prima dell'udienza in Cassazione, il Tribunale di Brindisi revocò il sequestro conservativo con ordinanza del 01/12/2022 e restituì la cosa sequestrata. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse perché il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) era già stato conseguito. Inoltre la Corte ha ritenuto che, trattandosi di causa di inammissibilità derivante da fatto non imputabile ai ricorrenti, non sussisteva motivo per condannarli alle spese né per il versamento in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui inosservanza di norme processuali e carenza o manifesta illogicità della motivazione). Nel caso la Corte ha richiamato tali lett. quale quadro normativo dei motivi dedotti, senza entrare nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma relativa al sequestro conservativo e agli accertamenti/condizioni per l'adozione del provvedimento. I ricorrenti denunciavano errata applicazione e insufficiente motivazione rispetto a questa norma; la Cassazione non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 (Tchmil); Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012 (Addona); Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia); Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)
Principio consolidato: se la cosa sequestrata è stata restituita prima o durante il giudizio di impugnazione, il ricorso per riesame o il ricorso per cassazione sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse perché il risultato perseguito dall'impugnazione è già stato ottenuto. Inoltre, quando la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente, non si può condannarlo alle spese o alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, prima o durante il giudizio di impugnazione, viene restituita la cosa sequestrata o il sequestro è revocato, il ricorso per riesame o il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da fatto non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende.
- I motivi di cassazione con richiamo all'art. 606 (lett. b ed e) vanno valutati solo se sussiste interesse attuale all'impugnazione; in sua assenza la Corte non entra nel merito.
- In presenza di provvedimenti intervenuti che risolvono la controversia (es. revoca del sequestro), è opportuno comunicare o valutare il ritiro del ricorso per evitare oneri procedurali inutili.
- Se il dissequestro è solo parziale, l'impugnazione può rimanere rilevante per le parti ancora oggetto di contestazione; verificare sempre l'effettiva estensione della restituzione/revoca.
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