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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2204 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento catastale relativi a un ipermercato e a un parcheggio adiacente e sottostante, siti nel Comune di Usmate Velate. Per l’ipermercato l’Ufficio aveva aumentato la rendita proposta da 68.562 a 80.410 euro; per il parcheggio aveva attribuito la categoria D/8, anziché E/4, e aumentato la rendita da 12.178 a 24.680 euro. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul classamento e sostenuto che l’asservimento di parte del parcheggio all’uso pubblico escludesse un’utilizzazione lucrativa e imponesse la categoria E/4. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame della contestazione sulla congruità delle rendite, calcolate dalla società sulla base del Prezzario 2001 dell’Agenzia, rivalutato del 30% per tener conto della costruzione del 2005/06.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso, confermando la sentenza della CTR Lombardia n. 143/5/09, depositata il 18 dicembre 2009, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi pronunciato dalla CTP di Milano. Ha ritenuto legittima la categoria D/8 del parcheggio perché, pur in parte asservito all’uso pubblico, esso era funzionalmente collegato all’ipermercato: l’accesso era consentito solo durante gli orari di apertura e il parcheggio era chiuso da una serranda. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione sulle stime: la CTR aveva indicato i parametri utilizzati, facendo riferimento ai valori dei negozi interni all’ipermercato per l’area di vendita (da 400 a 500 euro/mq) e alle tariffe catastali comunali delle autorimesse per il parcheggio (da 38 a 100 euro/mq). La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    Tale essendo, quindi, l'incontroversa situazione di fatto, è corretta in diritto la statuizione della CTR che ha ritenuto legittima l'attribuzione all'area destinata a parcheggio la stessa categoria D/8 dell'ipermercato, in ragione del nesso funzionale esistente tra le due unità come innanzi accertato.

    La contribuente ne denunciava la violazione in relazione ai criteri di classamento catastale; la Corte ha rigettato la censura, riconoscendo corretta la classificazione del parcheggio in base al suo collegamento funzionale con l’ipermercato.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

    In sostanza la norma esclude la possibile classificazione in categoria E di un immobile con destinazione ad uso commerciale o industriale, confermando che ciò che rileva, a tal fine, è l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile.

    Le unità censite nelle categorie E non possono comprendere immobili o loro porzioni destinati, tra l’altro, a uso commerciale o industriale quando abbiano autonomia funzionale e reddituale. La norma conferma che il discrimine per l’esclusione della categoria E è l’autonomia dell’immobile; nel caso concreto il parcheggio, per il suo collegamento e le modalità di accesso, è stato ritenuto funzionalmente connesso all’ipermercato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il primo motivo è infondato e va rigettato.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l’errore di diritto nel classamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Nella pluralità di elementi addotti, in forza dei quali ritenere o meno congrua la stima dei valori rettificati dall'Ufficio rispetto a quelli proposti dalla parte, il giudice di merito non è tenuto ad indicare per quali ragioni siano stati privilegiati alcuni a scapito di altri, purchè risulti possibile ricostruire sul piano logico la congruità della decisione assunta.

    La censura di omessa motivazione è stata respinta perché la decisione di merito consentiva di ricostruire i criteri utilizzati per ritenere congrue le rendite rettificate e non era necessario spiegare separatamente perché ogni elemento fosse stato preferito agli altri.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

    La soccombenza comporta la condanna della parte che perde a rifondere le spese del giudizio alla controparte vittoriosa.

Massime di principio

  • L’asservimento di un’area a uso pubblico non determina automaticamente il classamento in categoria E né esclude, da solo, una rilevanza reddituale: occorre valutare la destinazione concreta, l’autonomia funzionale e reddituale e il rapporto con l’attività commerciale servita.
  • Un parcheggio può essere classato nella stessa categoria catastale dell’attività principale quando sia concretamente e funzionalmente integrato con essa; sono rilevanti, tra gli altri elementi, l’accesso limitato agli orari di apertura e la chiusura che impedisce l’uso indipendente.
  • La denuncia di omessa motivazione sulle stime non è sufficiente se la sentenza indica elementi e parametri dai quali si può ricostruire il ragionamento seguito. Il giudice di merito non deve necessariamente illustrare in modo separato il peso attribuito a ciascun dato.
  • Nel contestare una rendita catastale è utile confrontarsi con i parametri concretamente adottati dall’Ufficio e dal giudice, distinguendo le diverse porzioni e destinazioni dell’immobile.

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