Cassazione Civile, Sentenza n. 1517/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione del Reg. n. 876/2014/UE e delle regole di interpretazione tariffaria, sostenendo che gli apparecchi (Polaroid Cube e Cube Plus) siano in realtà action cam o videocamere digitali (voci NC 8525 80 99 o 8525 80 91) e non fotocamere digitali (NC 8525 80 30). L'Ufficio ha altresì censurato la qualificazione come "parti" (NC 8525 90 20) di vari accessori destinati agli apparecchi, ritenendo che dovessero essere classificati in base alla materia costitutiva (es. NC 3926 90 97), e ha denunciato errata applicazione delle Regole 2 e 3 delle disposizioni preliminari alla TARIC.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili e fondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha cassato la sentenza impugnata e ha chiarito i criteri di classificazione: per distinguere fotocamere digitali (NC 8525 80 30) da videocamere digitali (NC 8525 80 91/99) il criterio decisivo è la qualità e la durata della registrazione video (capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti con risoluzione 800×600 pixel o superiore a 23 fps); la funzione di zoom ottico non è elemento essenziale; la sottovoce 8525 80 99 (action cam / "altri" camcorder) si applica solo se l'apparecchio è in grado di registrare file video/audio anche da fonti esterne in modo autonomo. Il Reg. 876/2014/UE non è applicabile nella parte incongrua in quanto dichiarato invalido dalla Corte di giustizia (GROFA). Ha quindi rimandato la causa alla CTR di secondo grado per verificare, in concreto, se i dispositivi soddisfino il requisito 800×600@>=23fps per almeno 30 minuti; se non rientrassero nella voce 8030, la CTR dovrà determinare se rientrano nella 8091 o nella 8099 valutando la possibilità di registrare da fonti esterne. Sul secondo punto la Corte ha stabilito che la CTR ha erroneamente qualificato gli accessori come "parti" solo perché destinati agli apparecchi: per essere "parte" è necessario che l'elemento sia indispensabile al funzionamento meccanico o elettrico della macchina; la mera destinazione ausiliaria non basta. Ha cassato anche questa parte della sentenza e rinviato alla CTR per la nuova qualificazione tariffaria degli accessori secondo le regole generali (incluse regole 2 e 3 e nota 2 Sez. XVI).
Norme richiamate
Consente la censura per violazione del diritto unionale e delle regole di interpretazione tariffaria; motivo utilizzato per impugnare la corretta applicazione della normativa UE nella classificazione doganale
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2658/87 (nomenclatura combinata / TARIC) e Regole interpretative
Fornisce le voci tariffarie rilevanti (NC 8525 80 30, 8525 80 91, 8525 80 99, 8525 90 20, 3926 90 97) e le Regole generali (Regole 1-3) e la nota 2 della Sezione XVI utilizzate per la classificazione; il testo delle voci e delle note premesse ai capitoli è criterio primario di classificazione
Note esplicative della Nomenclatura Combinata e del Sistema Armonizzato (SA) e modifiche 2016/C214/89/UE
2015/C 076/01 e 2016/C 214/89/UE (modifiche alle note)
Specifichano i criteri tecnici: per fotocamere digitali la possibilità di registrare immagini fisse e talvolta video; distinguono le voci in base alla qualità (800x600 a 23 fps) e durata minima (30 min) della registrazione; definiscono anche la nozione di videocamere e camcorder che registrano da fonti esterne
Regolamento (UE) n. 458/2014 e Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE
Regolamenti che cercavano di dettagliare la distinzione tra videocamere e action cam; il Reg. 876/2014 è stato però dichiarato invalido dalla Corte di giustizia nella misura in cui estendeva la portata della sottovoce 8525 80 99 in contrasto con la nomenclatura e le note
Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. GROFA GmbH C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; DHL Logistics C-810/18; GROFA e altra giurisprudenza citata)
Sent. 22.03.2017 GROFA; sent. 05.03.2015 Vario Tek; sent. 30.04.2020 DHL Logistics; altre
La Corte UE ha chiarito: principio di prevalenza del testo delle voci e delle note; criterio decisivo sono le proprietà oggettive e la funzione principale; la caratteristica essenziale per la sottovoce 8525 80 99 è la capacità di registrare da fonti esterne in modo autonomo; il Reg. 876/2014 è invalido quando travalica i poteri di modifica della nomenclatura
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene come descritte nel testo delle voci e nelle note premesse ai capitoli; queste prevalgono su considerazioni generiche.
- Per apparecchi a doppia funzione (foto + video) il discrimine tra fotocamera digitale (NC 8525 80 30) e videocamera digitale (NC 8525 80 91/99) è la qualità e la durata della registrazione video: capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti con risoluzione minima di 800x600 a 23 fps o superiore esclude la qualificazione come "fotocamera".
- La funzione di zoom ottico durante la registrazione video non è elemento essenziale per qualificare un dispositivo come videocamera; non può essere usata da sola per discriminarne la classificazione.
- La sottovoce 8525 80 99 ("altri" camcorder / action cam) si applica solo quando il dispositivo può registrare autonomamente file audio/video provenienti anche da fonti esterne all'obiettivo; in loro assenza il prodotto va nella 8525 80 91.
- Norme/regolamenti di esecuzione che estendono o modificano la portata delle voci della nomenclatura possono essere dichiarati invalidi se contrastano con il testo della nomenclatura e delle note; occorre fare riferimento primario alla CN e alle note esplicative insieme alla giurisprudenza della Corte UE.
- Per qualificare un elemento come "parte" ai fini tariffari non basta la sua destinazione agli apparecchi: è necessario che sia indispensabile al funzionamento meccanico o elettrico della macchina; se non indispensabile, la classificazione segue la materia costitutiva o altre regole generali (es. materia di cui è composto).
- Nel dubbio su classificazione di prodotti composti o assortimenti, applicare le Regole generali 1-3 della nomenclatura combinata: voce più specifica prevale; se non possibile determinare, classificare secondo la materia o l'oggetto che conferisce il carattere essenziale.
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