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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8660/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piccoli ha proposto ricorso avverso la pronuncia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. fondata su nuove prove consistenti in dichiarazioni autografe (missiva dal carcere del Trombetta indirizzata alla coimputata Cristina Fanciulli). Sosteneva che quel documento dimostrava l'effettività dei suoi rapporti commerciali e dunque l'inidoneità della sentenza di condanna fondata su fatture per operazioni inesistenti. Denunciava inoltre un errore di fatto/percettivo della Corte di cassazione nel valutare la rilevanza e i riscontri delle dichiarazioni a carico dei coimputati (Alberti, Serafin e Fanciulli) e nel ritenere corretta la delibazione preliminare limitata alla sola fase rescindente; chiedeva che il Trombetta fosse nuovamente ascoltato come testimone e che si riconsiderasse la valutazione probatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. operi solo per errori materiali o per errori percettivi (svista/equivoco nel leggere gli atti) e non possa essere utilizzato per censurare valutazioni probatorie o errori di diritto/giudizio compiuti dalla Corte di cassazione o di merito. Le contestazioni del ricorrente attengono a valutazioni di merito sull'idoneità delle nuove prove e a questioni di diritto/processuali (anticipazione della fase rescissoria), quindi fuori dal campo di applicazione dell'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi degli artt. richiamati.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di revisione del giudicato sulla base di nuovi elementi; nel caso la Corte ha ritenuto che i nuovi scritti prodotti non fossero idonei a scardinare il giudicato di condanna.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede il ricorso straordinario alla Corte di cassazione per errore materiale o di percezione: la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, escludendo che il mezzo possa essere utilizzato per contestare valutazioni probatorie o errori di diritto/giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la regolazione delle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di tale articolo.

  • Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce i limiti dell'art. 625-bis: esclude dal rimedio gli errori di interpretazione di norme e gli errori valutativi del giudice di merito, riservando il ricorso straordinario al solo errore percettivo/materale.

  • Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni) e Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)

    Ulteriori pronunce che definiscono la nozione di errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e confermano l'interpretazione restrittiva del rimedio straordinario rispetto agli errori di valutazione.

  • artt. 81 cod. pen. e art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norme penali e fiscali relative al reato contestato (concorso e dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti). Nel provvedimento sono indicate come oggetto della condanna, ma non sono oggetto di specifica interpretazione ai fini dell'ammissione del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che avrebbero determinato una decisione diversa; non può essere impiegato per rimettere in discussione valutazioni probatorie o questioni di diritto.
  • Le censure circa l'idoneità di nuove prove a scardinare un giudicato (istanza di revisione ex art. 630) sono valutazioni di merito e non rientrano nell'ambito dell'errore percettivo: vanno proposte nei rimedi propri (revisione, impugnazioni ordinarie quando consentite) e corredate di elementi chiaramente nuovi e decisivi.
  • La riproposizione di un ricorso dopo un vizio formale (es. mancanza di procura) è possibile se tempestiva, ma non garantisce l'esame del merito se le ragioni dedotte costituiscono errori valutativi o giuridici esclusi dal rimedio straordinario.
  • Se si vuole contestare una lettura specifica degli atti imputabile a una svista o a un errore materiale del giudice della cassazione, occorre documentare in modo puntuale l'incongruenza testuale tra decisione e atti; le argomentazioni che impugnano valutazioni probatorie non soddisfano il requisito.
  • In caso di ricorso infondato o proposto con colpa, è prevedibile la condanna alle spese processuali e, ove ravvisata colpa, il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

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