Cassazione Penale, Sentenza n. 35649/2026 del 08/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 20 aprile 2026, che aveva rigettato l’appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del GIP di Pavia di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 125, comma 3, 392, comma 2, lett. c) e c-bis), e 310, comma 1, c.p.p., nonché vizi di motivazione, lamentando l’erronea applicazione del giudicato cautelare e l’omessa autonoma valutazione degli elementi di novità dedotti dalla difesa. Con il secondo ha contestato l’insufficiente valutazione degli elementi sopravvenuti relativi all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e all’adeguatezza di una misura meno afflittiva. Con il terzo ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico. Dopo la proposizione del ricorso, il 9 giugno 2026 il GIP ha accolto una nuova richiesta ex art. 299 c.p.p., sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, disposta autonomamente dal GIP dopo la proposizione del ricorso, ha già realizzato la finalità perseguita dall’impugnazione. I tre motivi non sono stati esaminati nel merito. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, poiché questa peculiare inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta e prescinde da colpa e soccombenza, anche virtuale. Il dispositivo finale non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
Risulta, dunque, venuto meno l'interesse a impugnare che, configurato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve sorreggere il gravame anzitutto nel momento genetico della sua proposizione e, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve altresì persistere nella fase della decisione (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693/4).
L’interesse a impugnare è condizione dell’impugnazione e deve sussistere sia al momento della sua proposizione sia al momento della decisione.
Con la sopravvenuta sostituzione, autonomamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, la finalità perseguita con il ricorso ha trovato concreta attuazione.
La sostituzione della misura cautelare intervenuta dopo il ricorso può realizzare l’utilità perseguita dall’impugnazione e determinare il venir meno dell’interesse a coltivarla.
La finalità perseguita con il ricorso ha trovato concreta attuazione.
Nel caso deciso, il successivo passaggio dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari ha fatto venir meno l’interesse all’appello cautelare sottoposto al controllo della Cassazione.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare in materia penale non coincide con la mera soccombenza: richiede una concreta utilità, intesa come rimozione di uno svantaggio processuale o conseguimento di una decisione più favorevole e coerente con il sistema normativo.
- L’interesse all’impugnazione deve persistere fino alla decisione; se un provvedimento sopravvenuto realizza già l’utilità perseguita dal ricorrente, il ricorso diviene inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
- Quando l’inammissibilità deriva dalla sopravvenuta carenza di interesse causata da un evento non imputabile al ricorrente e prescinde da colpa e soccombenza, anche virtuale, non vanno poste a suo carico né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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