Ordinanza n. 553/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto -OMISSIS- del Prefetto di Varese n° -OMISSIS- - Divieto di detenzione armi, notificato in data 31.01.2026; b) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Varese con cui gli è stato vietato di detenere armi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il provvedimento prefettizio si fonda sulla valutazione di inaffidabilità del ricorrente al possesso delle armi, in relazione alla condotta consistente nella realizzazione di un poligono di tiro rudimentale su un terreno agricolo non distante dal territorio di un Comune. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una delibazione preliminare, ha ritenuto che il ricorso non apparisse prima facie fondato. In particolare, ha giudicato ragionevole la valutazione prefettizia di inaffidabilità al possesso delle armi in considerazione della realizzazione del poligono di tiro rudimentale su terreno agricolo. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordinata convivenza rispetto all'interesse del ricorrente a continuare l'attività di caccia. Ha quindi respinto l'istanza cautelare, compensando le spese della fase ai sensi dell'art. 57 c.p.a.; il merito del ricorso non è stato definito.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base della delibazione preliminare il giudice ha escluso la sussistenza di un fumus favorevole.
È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione prefettizia di inaffidabilità al possesso delle armi può ritenersi ragionevole, ai fini del fumus boni iuris, quando sia collegata a una condotta concretamente indicativa di un uso non conforme o potenzialmente pericoloso delle armi, quale la realizzazione di un poligono di tiro rudimentale su un terreno agricolo.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un divieto prefettizio di detenzione di armi, l'interesse alla sicurezza pubblica e all'ordinata convivenza prevale sull'interesse individuale a continuare l'attività venatoria, quando il provvedimento appaia ragionevolmente fondato su una valutazione di inaffidabilità.
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