Cassazione Civile, Ordinanza n. 22576/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, dell'adesione della società controricorrente e della regolare notifica all'INAIL, ritenendo rituale la richiesta. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non è stato esaminato il merito dei tre motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio di lavoro nel quale era stata accertata una dequalificazione professionale di un dipendente per il periodo dal 22 giugno 2011 al 30 giugno 2011, con condanna della società datrice al risarcimento del danno alla professionalità quantificato in una percentuale delle retribuzioni del periodo. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'adeguamento delle mansioni alle statuizioni giudiziali fosse intervenuto solo il 1 ottobre 2011 e aveva quindi esteso la condanna risarcitoria anche al periodo dal 22 giugno 2011 al 30 settembre 2011. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione della società controricorrente e rituale notifica all'ente assicuratore, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; ove regolarmente formulata e accompagnata dalle necessarie adesioni/notifiche, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta dal ricorrente e seguita dall'adesione della controparte interessata, determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle censure proposte contro la sentenza impugnata, restando assorbito ogni profilo di merito.
- La rituale notifica della rinuncia a tutte le parti costituite è presupposto necessario affinché la dichiarazione di estinzione possa essere pronunciata.
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