Cassazione Penale, Sentenza n. 34248/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Giudice di Pace di Milano aveva condannato l’imputato alla multa di 500 euro per percosse ai danni della persona offesa. L’imputazione richiamava sputi e colpi al viso e al busto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: (1) motivazione manifestamente illogica o apparente, perché la decisione valorizzava lo sputo, pur ritenendolo penalmente irrilevante, e un generico atteggiamento aggressivo senza indicare le condotte integranti le percosse; (2) omessa considerazione delle divergenze testimoniali e valutazione non spiegata del filmato, rilevando in particolare che il teste Romeo non ricordava un contatto fisico e che il video non era descritto in modo da chiarire se documentasse un’aggressione; (3) violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità per la mancata individuazione delle specifiche condotte contestate e per le contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa, che negava di aver ricevuto pugni, e quelle della teste Agata Carli, che riferiva di pugni e calci. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, privo di motivazione; con il quinto ha contestato il riconoscimento della recidiva e la misura dell’aumento di pena, anch’essi non motivati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli assorbenti rispetto alle censure sulle attenuanti generiche e sulla recidiva. La motivazione del Giudice di Pace si limitava a richiamare lo sputo e l’atteggiamento aggressivo, descritto come uno scagliarsi contro la persona offesa, senza indicare le specifiche condotte fisiche dalle quali desumere gli estremi del reato di percosse. Lo sputo era inoltre ritenuto dallo stesso giudice privo di rilevanza penale. La Corte ha qualificato il vizio come sostanziale inesistenza della motivazione, deducibile come violazione di legge. Ha quindi annullato la sentenza e rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica, affinché proceda a una complessiva rivalutazione delle prove e verifichi la sussistenza del reato contestato. I motivi quarto e quinto non sono stati decisi nel merito, essendo assorbiti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Appare evidente, pertanto, che dalla motivazione non emerge alcun riferimento a specifiche condotte idonee a costituire il reato di percosse, non potendo essere sufficiente, al riguardo, il pur insistito riferimento all’atteggiamento aggressivo del ricorrente e all’episodio dello sputo (di cui peraltro è lo stesso Giudice di Pace ad escludere espressamente la rilevanza penale stigmatizzandone solo il carattere “odioso e riprovevole”).
La motivazione che non individua le condotte concrete costitutive del reato, limitandosi a riferimenti generici all’aggressività e a un comportamento ritenuto penalmente irrilevante, non consente di comprendere le ragioni della decisione sulla responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Vi sono dunque i presupposti per ravvisare il vizio di violazione di legge che, ex art. 569 cod. proc. pen., può essere dedotto in cassazione attraverso il ricorso c.d. per saltum (si veda sul punto, fra le altre, Sez. 1, n. 11721 del 14/3/2025, Rv. 287771 – 01, secondo la quale la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità).
La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge, per inosservanza dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 125, comma 3, c.p.p., e può essere dedotta in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità
La disposizione impone che sentenze e ordinanze siano motivate a pena di nullità; la sua inosservanza ricorre anche quando la motivazione è solo apparente.
Vi sono dunque i presupposti per ravvisare il vizio di violazione di legge che, ex art. 569 cod. proc. pen., può essere dedotto in cassazione attraverso il ricorso c.d. per saltum
La Corte richiama l’art. 569 c.p.p. quale base per dedurre in cassazione, con ricorso per saltum, il vizio di violazione di legge derivante dalla mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità
La Corte collega l’obbligo di motivare sentenze e ordinanze, previsto dall’art. 125, comma 3, c.p.p., al precetto costituzionale secondo cui i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Massime di principio
- La responsabilità per percosse non può essere affermata sulla sola base di un generico atteggiamento aggressivo o di una condotta che il giudice stesso reputa penalmente irrilevante: la motivazione deve individuare le specifiche condotte fisiche ritenute provate e idonee a integrare il reato.
- La motivazione è meramente apparente quando non espone le ragioni concrete per cui il giudice ritiene sussistenti gli elementi del reato contestato. Tale carenza sostanziale integra violazione dell’obbligo di motivazione e può essere dedotta come violazione di legge in cassazione.
- Quando il vizio motivazionale investe l’individuazione delle condotte e la valutazione complessiva delle prove, l’annullamento può essere disposto con rinvio affinché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione delle risultanze probatorie e verifichi la sussistenza del reato.
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