Cassazione Civile, Sentenza n. 5492/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia relativa al lodo arbitrale che aveva riconosciuto, tra i danni, oneri finanziari per l'anticipazione della costruzione di una cantina (interessi su un finanziamento), non dedotti né documentati nella fase arbitrale. La ricorrente denunciava violazione dell'art.112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell'art.1226 c.c. (irregolare ricorso alla liquidazione equitativa per un danno non allegato e non provato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'art.112 c.p.c. e all'art.1226 c.c. nella parte in cui la liquidazione aveva dato ingresso a un fatto storico non dedotto (il ricorso al credito bancario e gli oneri finanziari relativi). La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame, rigettando invece il ricorso incidentale della S. Antimo e disponendo la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non è ammesso che il giudice (o il collegio che liquida) compensi o sostituisca la pretesa dedotta con un diverso fatto storico non dedotto dalle parti, perché ciò priva la controparte del necessario contraddittorio.
Laddove il danno non sia determinabile esattamente è ammessa la liquidazione secondo equità, ma solo se la base fattuale del pregiudizio è stata allegata e non è agevolmente provabile con mezzi ordinari; non può servire a introdurre e liquidare un danno fondato su fatti mai dedotti e facilmente documentabili (es. contratto di mutuo e interessi passivi).
art. 23, comma 8-bis del d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020)
Norma richiamata in relazione al rito «cartolare» applicato per la decisione in Cassazione; attiene alla procedura di trattazione dei ricorsi in udienza pubblica secondo il rito speciale previsto per il periodo indicato.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (come inserito dall'art.1, comma 17 l. n.228/2012)
Norma richiamata in ordine all'applicazione e all'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; questioni di natura processuale e contributiva connesse al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Non può essere liquidato un danno fondato su un fatto storico che la parte non ha mai dedotto in giudizio: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La liquidazione equitativa (art.1226 c.c.) è ammissibile solo quando la misura del danno sia effettivamente impossibile o estremamente difficile da determinare e quando la base fattuale del danno sia stata allegata; non è strumento per supplire a mancanze probatorie facilmente colmabili.
- Se il danno consiste in oneri finanziari (interessi passivi, mutui, indebitamento), il danneggiato deve allegare e, se necessario, provare l'esistenza del finanziamento e dei relativi costi; in difetto non possono essere riconosciuti tali oneri.
- Il controllo del giudice di appello sull'arbitrato è limitato, ma comprende la verifica del rispetto dei principi di diritto (es. corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la Corte di cassazione può censurare decisioni che introducono fatti non dedotti o violano norme processuali e sostanziali.
- Le parti che intendono ottenere o difendere una liquidazione equitativa devono formulare e documentare adeguatamente le rispettive domande e obiezioni in sede arbitrale e in sede di impugnazione, altrimenti rischiano la riforma per vizio di motivazione o per mancata corrispondenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5285/2022 del 18/02/2022
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5286/2022 del 18/02/2022
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5343/2022 del 18/02/2022
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5349/2022 del 18/02/2022
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5361/2022 del 18/02/2022
- Sentenza civile · 18 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5384/2022 del 18/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →