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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5492/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia relativa al lodo arbitrale che aveva riconosciuto, tra i danni, oneri finanziari per l'anticipazione della costruzione di una cantina (interessi su un finanziamento), non dedotti né documentati nella fase arbitrale. La ricorrente denunciava violazione dell'art.112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell'art.1226 c.c. (irregolare ricorso alla liquidazione equitativa per un danno non allegato e non provato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'art.112 c.p.c. e all'art.1226 c.c. nella parte in cui la liquidazione aveva dato ingresso a un fatto storico non dedotto (il ricorso al credito bancario e gli oneri finanziari relativi). La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame, rigettando invece il ricorso incidentale della S. Antimo e disponendo la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non è ammesso che il giudice (o il collegio che liquida) compensi o sostituisca la pretesa dedotta con un diverso fatto storico non dedotto dalle parti, perché ciò priva la controparte del necessario contraddittorio.

  • art. 1226 cod. civ.

    Laddove il danno non sia determinabile esattamente è ammessa la liquidazione secondo equità, ma solo se la base fattuale del pregiudizio è stata allegata e non è agevolmente provabile con mezzi ordinari; non può servire a introdurre e liquidare un danno fondato su fatti mai dedotti e facilmente documentabili (es. contratto di mutuo e interessi passivi).

  • art. 23, comma 8-bis del d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020)

    Norma richiamata in relazione al rito «cartolare» applicato per la decisione in Cassazione; attiene alla procedura di trattazione dei ricorsi in udienza pubblica secondo il rito speciale previsto per il periodo indicato.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (come inserito dall'art.1, comma 17 l. n.228/2012)

    Norma richiamata in ordine all'applicazione e all'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; questioni di natura processuale e contributiva connesse al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Non può essere liquidato un danno fondato su un fatto storico che la parte non ha mai dedotto in giudizio: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • La liquidazione equitativa (art.1226 c.c.) è ammissibile solo quando la misura del danno sia effettivamente impossibile o estremamente difficile da determinare e quando la base fattuale del danno sia stata allegata; non è strumento per supplire a mancanze probatorie facilmente colmabili.
  • Se il danno consiste in oneri finanziari (interessi passivi, mutui, indebitamento), il danneggiato deve allegare e, se necessario, provare l'esistenza del finanziamento e dei relativi costi; in difetto non possono essere riconosciuti tali oneri.
  • Il controllo del giudice di appello sull'arbitrato è limitato, ma comprende la verifica del rispetto dei principi di diritto (es. corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la Corte di cassazione può censurare decisioni che introducono fatti non dedotti o violano norme processuali e sostanziali.
  • Le parti che intendono ottenere o difendere una liquidazione equitativa devono formulare e documentare adeguatamente le rispettive domande e obiezioni in sede arbitrale e in sede di impugnazione, altrimenti rischiano la riforma per vizio di motivazione o per mancata corrispondenza.

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