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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5349/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione di rivendicazione di 21 manufatti di arte precolombiana sequestrati nel 2008 e poi consegnati ai Consolati del Perù e del Cile; il ricorrente chiede accertamento della proprietà e risarcimento danni sostenendo di averli acquistati. I Consolati hanno opposto prerogative consolari e contestato la legittimità del possesso in quanto i beni potrebbero provenire da esportazione illegittima dai Paesi d'origine. In primo grado il Tribunale di Milano ha respinto le domande; la Corte d'appello ha confermato ritenendo mancata prova dei titoli di acquisto e assente buona fede del Tabibnia, valorizzando le Convenzioni internazionali sulla tutela dei beni culturali (in particolare la Convenzione UNESCO 1970) come principio di ordine pubblico che ostacola l'applicazione di leggi straniere che consentirebbero la circolazione dei beni; ha anche ritenuto non sussistente il diritto all'indennizzo ex Unidroit 1995 per carenza di diligenza/buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello. Ha ritenuto corrette le valutazioni di merito circa l'inapplicabilità, per alcuni beni, della legge straniera e l'applicazione del principio di ordine pubblico internazionale ricavabile dalla Convenzione UNESCO 1970; ha condiviso che il ricorrente non ha provato i titoli di acquisto né la buona fede richiesta dall'art. 1153 c.c. e dalle Convenzioni internazionali, escludendo pertanto la rivendicazione e il diritto a risarcimento o indennizzo. Spese compensate tra le parti in questa sede e addebito, se dovuto, di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 218/1995 (disciplina del diritto internazionale privato)

    art. 51, comma 1; art. 14, comma 1

    L'art. 51, comma 1 è stato applicato per individuare la legge applicabile alla fattispecie acquisitiva (lex rei sitae): la legge dello Stato in cui il trasferimento si è perfezionato. La Corte ha altresì rilevato il limite costituito dall'art. 16 disp. prel. c.c. (ordine pubblico) che impedisce l'applicazione di norme straniere contrarie all'ordine pubblico internazionale ricavato dalle Convenzioni sulla tutela dei beni culturali.

  • Convenzione UNESCO Parigi 1970 (ratificata in Italia)

    legge di ratifica n. 873/1975; richiamo art. 3 Convenzione

    La Convenzione è stata interpretata come fonte di principio di ordine pubblico internazionale: importazione o trasferimento di beni culturali in contrasto con le disposizioni degli Stati partecipanti è da considerarsi illecito e può impedire il riconoscimento di titoli di proprietà acquisiti con modalità illegittime.

  • Convenzione UNESCO 1972 (riferimento nel testo)

    legge di ratifica n. 184/1977

    Richiamata come parte del quadro convenzionale internazionale che attesta l'impegno degli Stati nella tutela del patrimonio culturale; contribuisce al quadro di ordine pubblico internazionale rilevante per la materia.

  • Convenzione UNIDROIT 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati

    legge di ratifica n. 213/1999; art. 4 richiamato

    La Convenzione è stata utilizzata soprattutto in via interpretativa: il diritto all'equo indennizzo per il possessore dipende dall'assenza di conoscenza dell'illegittima provenienza e dall'aver agito con dovuta diligenza all'atto dell'acquisto; nella specie il ricorrente non ha dimostrato tale diligenza/buona fede.

  • Codice Civile

    art. 1153 c.c.; artt. 2043 e 2059 c.c.; artt. 832, 922, 948, 1343, 1418, 2697 c.c.

    Art. 1153 c.c.: l'acquisto 'a non domino' è subordinato alla buona fede e a un titolo idoneo; la Corte ha precisato che la buona fede rilevante richiede anche un titolo idoneo alla circolazione del bene e corrette modalità di acquisto. Artt. 2043 e 2059: richiesta risarcitoria collegata alla perdita di disponibilità dei beni è stata esclusa in assenza di riconoscimento della proprietà. Art. 2697 c.c.: onere della prova in capo al ricorrente non assolto.

  • Disposizioni del codice civile in materia preliminare

    Art.16 disp. prel. c.c. (principio di ordine pubblico): impedisce l'applicazione della legge straniera quando i suoi effetti siano contrari all'ordine pubblico; la Corte lo ha invocato per ritenere inapplicabile la normativa straniera che avrebbe consentito la circolazione di beni culturali esportati illecitamente.

  • Norme di procedura civile e disposizioni varie

    art. 360 c.p.c.; artt. 342, 346, 324, 378, 112, 115 c.p.c.; d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    La Corte ha esaminato i motivi di cassazione alla luce degli art. 360 e altre norme procedurali, ritenendo infondati i vizi denunciati (extrapetizione, omesso esame di fatto decisivo, omessa pronuncia). Ha inoltre dato atto degli effetti processuali relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Massime di principio

  • In materia di rivendicazione di beni culturali il giudice individua la legge applicabile secondo la lex rei sitae (art. 51 l.218/1995): va dunque determinato il Paese in cui si è perfezionato l'acquisto.
  • Le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in particolare la Convenzione UNESCO 1970) possono costituire principio di ordine pubblico internazionale che impedisce l'applicazione di norme straniere o titoli che in concreto consentirebbero la circolazione di beni culturali esportati illecitamente.
  • Il ricorrente ha l'onere di provare il titolo di acquisto e la tracciabilità della provenienza; la mera assenza di condanne penali o un proscioglimento penale non sostituisce la prova civilistica della titolarità o della buona fede.
  • La buona fede ai sensi dell'art. 1153 c.c. è valutata anche alla luce della natura del bene e della diligenza richiesta al compratore: professionisti o esperti del settore sono tenuti a maggior diligenza; mancanza di tracciabilità o indizi di illegittima esportazione possono escludere la buona fede o integrarne la colpa grave.
  • La Convenzione Unidroit 1995 può limitare il diritto all'indennizzo del possessore: l'indennizzo richiede che il possessore non sapesse e non avrebbe dovuto ragionevolmente sapere dell'illegittima provenienza e che abbia operato con dovuta diligenza all'acquisto.
  • Lo status di custode nominato in procedimenti cautelari non equivale a riconoscimento della proprietà né legittima automaticamente richieste risarcitorie per la mancata disponibilità dei beni se il titolo di proprietà è assente.
  • In sede di appello le parti che vogliono che vengano riesaminate eccezioni già prospettate in primo grado devono riproporle espressamente; il mancato interesse della parte vittoriosa in primo grado può portare alla non riproposizione delle stesse e alla loro esclusione dal giudizio d'appello.

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