Cassazione Civile, Sentenza n. 5384/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La cooperativa ha chiesto il rimborso di €9.205,00 versati a titolo di ICI per gli anni 2001-2003 per un fabbricato in Trento, sostenendo che il fabbricato dovesse essere riconosciuto di natura rurale ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 perché asservito ai fondi agricoli dei soci e destinato alla trasformazione dei prodotti agricoli. Il Comune ha negato la ruralità. In primo grado il ricorso della cooperativa era stato accolto; in appello la decisione era stata ribaltata; la Corte di Cassazione (sentenza 20/05/2010 n.15035) ha cassato con rinvio imponendo al giudice d'appello di accertare la sussistenza dei requisiti di ruralità, specificando che l'onere della prova spetta al contribuente. Nel giudizio di rinvio la Commissione regionale ha ritenuto che la cooperativa non avesse fornito prove dell'asservimento per gli anni 2001-2003 (il fabbricato è stato censito solo nel 2005 ed in cat. D/1 nel 2005), rigettando richieste istruttorie (richiesta di informazioni agli enti e CTU). La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione su tre motivi (mancato accertamento prescritto dalla Cassazione, violazione dell'art.115 c.p.c. per presunta mancata contestazione, e questioni relative alla cosa giudicata), che la Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €2.300,00 per compensi e €200,00 per spese non documentabili, oltre accessori). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio secondo cui l'onere della prova della sussistenza del requisito di assoggettamento rurale grava sul contribuente; ha precisato che le richieste istruttorie proposte dalla ricorrente erano atti discrezionali del giudice di merito il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che la non contestazione opera solo se i fatti sono allegati con precisione e che l'asservimento è una qualificazione che richiede prova di fatti specifici; infine ha escluso che si potesse riaprire il merito oltre il tema fissato dalla sentenza di cassazione che aveva disposto il rinvio.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9 comma 3-bis
La norma ammette il riconoscimento della ruralità anche per immobili strumentali di cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci; non è necessaria l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, ma la sussistenza dell'asservimento del fabbricato ai fondi agricoli deve essere provata dal contribuente.
art. 384 c.p.c.
Richiamata dalla ricorrente in rapporto al dovere del giudice di conformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione; la Corte ha precisato che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto stabilito dalla Cassazione, considerando l'onere della prova a carico della parte che chiede il riconoscimento della ruralità.
art. 115 c.p.c.
Il principio della rilevanza dei fatti non contestati opera solo quando i fatti sono stati allegati in modo preciso, analitico e dettagliato; la mancata contestazione non opera su qualificazioni che richiedono un procedimento valutativo fondato su fatti specifici (l'asservimento è tale qualificazione).
artt. 329 e 324 c.p.c.
Richiamati in relazione all'acquiescenza e alla formazione della cosa giudicata: la Corte ha osservato che il giudizio di rinvio è limitato al thema decidendum fissato dalla sentenza di cassazione e non consente il riaccertamento libero del merito oltre le questioni remit t e.
art. 23 comma 8-bis D.L. n.137/2020 e art.7 D.L. 23 luglio 2021 n.105, conv. Legge 126/2021
Disposizioni procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica; riferite soltanto per motivi procedurali.
art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della ruralità di un fabbricato ai fini fiscali può essere attribuito anche se il fabbricato è di proprietà di una cooperativa diversa dai titolari dei fondi: non è necessaria l'identità tra proprietario del fabbricato e titolare del fondo.
- Il contribuente che chiede il riconoscimento della ruralità (e il conseguente rimborso di imposte) ha l'onere della prova della sussistenza del requisito di asservimento del fabbricato ai fondi agricoli dei soci per il periodo rilevante; semplici enunciazioni o affermazioni categoriche non sono sufficienti.
- La classificazione catastale e gli elementi documentali (atti tecnici, rilevazioni, contratti di conferimento, documentazione contabile e fattuale sull'uso del fabbricato) costituiscono elementi probatori rilevanti; la presenza di una categoria catastale incompatibile con la ruralità può essere indice contrario.
- Le richieste istruttorie dirette al giudice (richieste di informazioni ad amministrazioni pubbliche, consulenze tecniche d'ufficio) sono atti discrezionali del giudice di merito: il loro mancato compimento non può essere impugnato in cassazione se la parte non ha assolto al proprio onere probatorio.
- La regola della non contestazione (art.115 c.p.c.) opera solo quando i fatti sono allegati in modo preciso e dettagliato; non opera per qualificazioni che richiedono valutazioni tecnico-fattuali dedotte da circostanze specifiche.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve attenersi al thema decidendum indicato dalla Cassazione; non è ammesso riaprire il merito oltre i punti rimessi.
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