Cassazione Penale, Ordinanza n. 40059/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione dovessero essere criticati e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi proposti, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello, relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
art. 223, comma 1, R.D. 267/1942
disposizione che estende la rilevanza penale alle ipotesi previste per gli amministratori e i sindaci nelle procedure concorsuali
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone che il ricorso contenga l'enunciazione specifica dei motivi; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intellegibili: una censura meramente assertiva o generica non soddisfa il requisito di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e determina l'inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare puntualmente gli snodi argomentativi contestati e le ragioni dell'errore denunciato, non essendo sufficiente un generico dissenso sulla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la mancata specificazione degli elementi fondanti la doglianza impedisce alla Corte di esercitare il proprio sindacato sul vizio denunciato.
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