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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40059/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione dovessero essere criticati e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi proposti, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello, relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

  • art. 223, comma 1, R.D. 267/1942

    disposizione che estende la rilevanza penale alle ipotesi previste per gli amministratori e i sindaci nelle procedure concorsuali

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    impone che il ricorso contenga l'enunciazione specifica dei motivi; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intellegibili: una censura meramente assertiva o generica non soddisfa il requisito di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e determina l'inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare puntualmente gli snodi argomentativi contestati e le ragioni dell'errore denunciato, non essendo sufficiente un generico dissenso sulla decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, la mancata specificazione degli elementi fondanti la doglianza impedisce alla Corte di esercitare il proprio sindacato sul vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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