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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che, con provvedimento del 15/02/2024, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero sui due telefoni cellulari sequestrati il 25/01/2024 nell'ambito delle indagini per danneggiamento seguito da incendio (auto di proprietà/ex coniuge De Chirico Vincenza). Il PM sosteneva la necessità di estrarre copie forensi dagli smartphone per verificare la posizione dell'indagato e reperire eventuali registrazioni o la rimozione della scheda della telecamera collocata presso il garage; il Tribunale aveva ritenuto invece assente la pertinenzialità dei telefoni rispetto al reato e non adeguatamente motivate le esigenze probatorie, rilevando che la telecamera era priva di memoria interna e che la misura appariva meramente esplorativa e sproporzionata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. È stata confermata la valutazione del Tribunale che aveva annullato la convalida del sequestro probatorio e disposto la restituzione degli apparecchi a favore di Glionna. La Cassazione ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale, condividendo l'applicazione dei principi di pertinenzialità, necessità e proporzionalità del sequestro probatorio; quindi il provvedimento impugnato resta valido e il sequestro è stato considerato ingiustificato.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza e la forma del provvedimento impugnato; la Cassazione osserva che, trattandosi di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 324, il controllo in sede di legittimità è limitato al vizio di legge, qui dedotto come carenza o apparente motivazione.

  • art. 253 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per definire il concetto di "corpo del reato" e la pertinenzialità dei beni sequestrabili; la Corte osserva che, rispetto al delitto di danneggiamento seguito da incendio, non appare coerente qualificare un cellulare come corpo del reato né sussiste chiara pertinenzialità degli smartphone rispetto all'evento delittuoso.

  • Sez. U, n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548 (giurisprudenza)

    Sez. U n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548

    Citate per il principio di proporzionalità e residualità del sequestro probatorio: il sequestro può essere disposto solo se non esistono modalità meno afflittive per raggiungere lo stesso risultato investigativo.

  • Sez. VI, n. 17312 del 15.2.204, rv 286358 (giurisprudenza)

    Sez. VI n. 17312 del 15.2.204, rv 286358

    Riferimento giurisprudenziale in tema di sequestro di apparecchi elettronici, a supporto dell'idea che la misura debba risultare proporzionata e motivata in relazione all'utilità probatoria concreta e specifica.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici richiede una motivazione specifica che dimostri la pertinenzialità del bene rispetto al reato e l'effettiva necessità per le esigenze probatorie; motivazioni generiche o meramente congetturali non sono sufficienti.
  • Deve essere rispettato il principio di proporzionalità: il sequestro è ammissibile solo se non vi sono misure meno invasive idonee a conseguire lo stesso risultato investigativo (principio di residualità).
  • La qualificazione di "corpo del reato" o di bene pertinente va valutata sulla base della natura del reato; non tutti gli oggetti in uso all'indagato possono essere automaticamente ritenuti pertinenti.
  • Quando l'indagine si fonda su ipotesi circa registrazioni o dati memorizzati su dispositivi esterni (es. telecamere senza memoria interna), occorre fornire elementi che colleghino in concreto il dispositivo sequestrato alla possibile conservazione delle prove.
  • La presenza di elementi oggettivi che riducono l'utilità probatoria (es. telecamera priva di memoria, vicinanza abitativa tra indagato e persona offesa che rende superflua la verifica della "posizione") può giustificare la qualificazione del sequestro come esplorativo e quindi illegittimo.

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