Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che, con provvedimento del 15/02/2024, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero sui due telefoni cellulari sequestrati il 25/01/2024 nell'ambito delle indagini per danneggiamento seguito da incendio (auto di proprietà/ex coniuge De Chirico Vincenza). Il PM sosteneva la necessità di estrarre copie forensi dagli smartphone per verificare la posizione dell'indagato e reperire eventuali registrazioni o la rimozione della scheda della telecamera collocata presso il garage; il Tribunale aveva ritenuto invece assente la pertinenzialità dei telefoni rispetto al reato e non adeguatamente motivate le esigenze probatorie, rilevando che la telecamera era priva di memoria interna e che la misura appariva meramente esplorativa e sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. È stata confermata la valutazione del Tribunale che aveva annullato la convalida del sequestro probatorio e disposto la restituzione degli apparecchi a favore di Glionna. La Cassazione ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale, condividendo l'applicazione dei principi di pertinenzialità, necessità e proporzionalità del sequestro probatorio; quindi il provvedimento impugnato resta valido e il sequestro è stato considerato ingiustificato.
Norme richiamate
Norma richiamata per la competenza e la forma del provvedimento impugnato; la Cassazione osserva che, trattandosi di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 324, il controllo in sede di legittimità è limitato al vizio di legge, qui dedotto come carenza o apparente motivazione.
art. 253 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per definire il concetto di "corpo del reato" e la pertinenzialità dei beni sequestrabili; la Corte osserva che, rispetto al delitto di danneggiamento seguito da incendio, non appare coerente qualificare un cellulare come corpo del reato né sussiste chiara pertinenzialità degli smartphone rispetto all'evento delittuoso.
Sez. U, n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548 (giurisprudenza)
Sez. U n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548
Citate per il principio di proporzionalità e residualità del sequestro probatorio: il sequestro può essere disposto solo se non esistono modalità meno afflittive per raggiungere lo stesso risultato investigativo.
Sez. VI, n. 17312 del 15.2.204, rv 286358 (giurisprudenza)
Sez. VI n. 17312 del 15.2.204, rv 286358
Riferimento giurisprudenziale in tema di sequestro di apparecchi elettronici, a supporto dell'idea che la misura debba risultare proporzionata e motivata in relazione all'utilità probatoria concreta e specifica.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici richiede una motivazione specifica che dimostri la pertinenzialità del bene rispetto al reato e l'effettiva necessità per le esigenze probatorie; motivazioni generiche o meramente congetturali non sono sufficienti.
- Deve essere rispettato il principio di proporzionalità: il sequestro è ammissibile solo se non vi sono misure meno invasive idonee a conseguire lo stesso risultato investigativo (principio di residualità).
- La qualificazione di "corpo del reato" o di bene pertinente va valutata sulla base della natura del reato; non tutti gli oggetti in uso all'indagato possono essere automaticamente ritenuti pertinenti.
- Quando l'indagine si fonda su ipotesi circa registrazioni o dati memorizzati su dispositivi esterni (es. telecamere senza memoria interna), occorre fornire elementi che colleghino in concreto il dispositivo sequestrato alla possibile conservazione delle prove.
- La presenza di elementi oggettivi che riducono l'utilità probatoria (es. telecamera priva di memoria, vicinanza abitativa tra indagato e persona offesa che rende superflua la verifica della "posizione") può giustificare la qualificazione del sequestro come esplorativo e quindi illegittimo.
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