Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01597/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (successiva a un annullamento con rinvio della Cassazione) denunciando: per Adascalitei e De Nicola la sopravvenuta estinzione per prescrizione di talune condotte (art. 157 c.p.); per De Nicola anche la sproporzione della pena e mancata corretta motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.; per Di Matola la decorrenza della prescrizione a seguito della riqualificazione della condotta e, alternativamente, la negata concessione della sospensione condizionale della pena per carenza di adeguata motivazione (art. 164 c.p.). Inoltre si contestava la corretta applicazione della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Adascalitei e De Nicola (con condanna alle spese e, per entrambe, pagamento in favore della Cassa delle ammende di €3.000 per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità). Ha invece accolto il ricorso di Di Matola: la Cassazione ha rilevato che, essendo la responsabilità rimessa integralmente al giudizio di rinvio, spettava alla Corte di Cassazione verificare la decorrenza della prescrizione; computate le sospensioni procedurali, il termine prescrizionale era decorso prima della sentenza impugnata (consumazione 5/3/2014; termine ordinario spirato 5/9/2021; sospensioni complessive 669 gg; estinzione 6/7/2023). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Di Matola per estinzione del reato per prescrizione. I motivi di gravame relativi alla determinazione della pena per De Nicola sono stati respinti come infondati; i ricorsi di Adascalitei e De Nicola sono dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che alcune condotte dovessero essere riqualificate alla luce di questa norma (aumento di pena per specifiche fattispecie di traffico di stupefacenti), con conseguente nuova valutazione del fatto e della durata della pena.

  • art. 157 cod. pen.

    La questione della prescrizione è stata esaminata alla luce dell'art. 157; la Corte distingue gli effetti dell'annullamento parziale con rinvio a seconda che investa o meno l'accertamento di responsabilità, e ha applicato i criteri per valutare se la prescrizione fosse maturata prima della pronuncia impugnata.

  • art. 133 cod. pen.

    Sottolineata l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena: è sufficiente che il giudice dia conto dell'uso dei parametri dell'art. 133 anche con formule generiche salvo che la pena non sia molto superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta motivazione più dettagliata.

  • art. 164 cod. pen.

    Relativamente alla sospensione condizionale della pena, la Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica qualora il beneficio sia negato richiamando astrattamente la gravità della condotta o la personalità.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamati in relazione al rito della trattazione in Cassazione: il procedimento si è celebrato in contraddittorio scritto per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e per la condanna alle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che chi intenda contestare la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione pronunciata dalla Cassazione come effetto parziale di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità dovrebbe proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis per dedurre l'errore nella valutazione della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio "solo" per la determinazione della sanzione, l'accertamento sulla responsabilità residua acquista autorità di cosa giudicata e il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione già maturata prima; chi intende contestare tale irrevocabilità deve valutare il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p.
  • Se l'annullamento con rinvio investe l'accertamento della responsabilità (cioè la responsabilità rimane sub iudice), il giudice del rinvio (e, se necessario, la Cassazione) deve verificare e può dichiarare le cause di estinzione del reato anteriori alla pronuncia impugnata, compresa la prescrizione.
  • Nella quantificazione della pena i giudici di merito hanno ampio margine di apprezzamento: motivazioni generiche che richiamino i parametri dell'art. 133 c.p. possono essere sufficienti, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, quando è richiesta una motivazione più analitica.
  • Nel conteggio dei termini prescrizionali vanno considerate tutte le sospensioni processuali (anche scioperi o astensioni, adesioni degli avvocati, fasi processuali precedenti), che possono prolungare il termine efficace di prescrizione e modificare l'esito della valutazione sulla estinzione per prescrizione.
  • Il rifiuto della sospensione condizionale della pena deve essere motivato in modo concreto: un richiamo apodittico alla gravità della condotta o alla personalità del condannato è insufficiente e può costituire motivo di doglianza ove rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.