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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29459/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo: 1) un vizio sull'elemento oggettivo del reato di estorsione, lamentando in sostanza una erronea valutazione del compendio probatorio e chiedendo una rivalutazione del merito; 2) il diniego delle attenuanti generiche; 3) l'omessa esclusione della recidiva; 4) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché integralmente diretto a sollecitare una nuova lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità, senza specifici profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione né indicazione di travisamenti decisivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché le attenuanti generiche risultavano già concesse in appello. Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti infondati sul piano fattuale, poiché la recidiva non era stata applicata, essendo già stata esclusa in primo grado, e la pena base per l'estorsione era stata determinata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000)

    Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di censura sulla motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • In sede di legittimità, la deduzione del vizio di motivazione richiede la specifica indicazione di contraddizioni, manifeste illogicità o travisamenti decisivi delle prove; non è sufficiente una critica generica o meramente alternativa rispetto alla decisione di merito.
  • È inammissibile il motivo che lamenta il mancato riconoscimento di un beneficio o di un'attenuante quando dagli atti risulta che tale beneficio sia già stato concesso dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non possono essere accolte se la sentenza impugnata ha già applicato la pena base nel minimo edittale e non emergono errori giuridici o motivazionali specifici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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