Cassazione Penale, Sentenza n. 15130/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava che il G.i.p. avesse disposto l'imputazione coatta per il delitto di atti persecutori (art. 612‑bis) senza che tale reato fosse mai stato iscritto nel registro delle notizie di reato e senza che fossero stati valutati gli eventi alternativi previsti dalla norma incriminatrice; in sostanza il PM sostiene che mancano i presupposti per una immediata riqualificazione dei reati già iscritti e che il G.i.p. avrebbe dovuto, se necessario, limitarsi ad ordinare l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. per consentire al PM ulteriori indagini
La decisione
Le Sezioni Unite hanno precisato il principio di equilibrio: se il G.i.p. rileva che un fatto diverso non è stato adeguatamente valutato dal Pubblico Ministero, deve ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., così da salvaguardare le prerogative investigative del PM e i diritti della difesa (avviso ex art. 415‑bis e udienza camerale ex art. 410). Tuttavia la Corte ha anche ritenuto non anormale l'operazione ermeneutica del G.i.p. che richiama il materiale investigativo per delineare l'esistenza di un "clima logorante" e respingere l'archiviazione, nella prospettiva di invitare il PM a iscrivere il delitto di atti persecutori; in concreto il giudice di legittimità ha affermato che la strada corretta è l'iscrizione ex art. 335 e non la diretta imponibilità dell'imputazione coatta quando mancano elementi che consentano la immediata riqualificazione
Norme richiamate
Quando il G.i.p. rileva che il PM non ha valutato adeguatamente un fatto diverso, deve ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 per consentire al PM di svolgere ulteriori indagini e decidere tra archiviazione o esercizio dell'azione penale
art. 415‑bis cod. proc. pen.
L'avviso al difensore è tra le facoltà che devono potersi esercitare una volta iscritta la notizia di reato; la tutela della difesa giustifica che il PM possa approfondire prima che il G.i.p. disponga atti che incidano sulla qualificazione della fattispecie
L'udienza camerale è uno strumento difensivo specifico rispetto alla notizia di reato così come iscritta; l'interpretazione ricava che il G.i.p. deve rispettare la finestra di giurisdizione attribuita dagli artt. 409 e ss. c.p.p.
art. 612‑bis (atti persecutori)
Il reato di atti persecutori è distinto dalle fattispecie inizialmente iscritte e richiede l'accertamento di eventi alternativi e specifici; non è immediatamente ricostruibile come riqualificazione dei reati iscritti se mancano quegli elementi
artt. 409 e ss. cod. proc. pen.
Definiscono la finestra di giurisdizione del G.i.p.; la Corte rileva la necessità di un equilibrio tra i poteri del G.i.p. e le prerogative delle parti, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559‑01
Richiamata in rapporto al concorso tra il delitto di atti persecutori e condotte di diffamazione
Massime di principio
- Se il G.i.p. ritiene che emerga un fatto diverso non adeguatamente valutato dal PM, la scelta corretta è ordinare l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 335 c.p.p., non procedere immediatamente a una imputazione coatta per un reato diverso
- La possibilità di riqualificare reati già iscritti richiede la presenza degli eventi alternativi o degli elementi indicati dalla norma incriminatrice; in mancanza, la riqualificazione immediata non è opportuna
- L'ordine di iscrizione tutela sia le prerogative del Pubblico Ministero (indagini ulteriori, poi archiviazione o esercizio dell'azione penale) sia i diritti della difesa (avviso ex art. 415‑bis, udienza camerale ex art. 410)
- Il G.i.p. può richiamare il materiale investigativo per evidenziare elementi che rendano necessaria un'attività istruttoria del PM (ad es. un 'clima logorante'), ma tale richiamo deve avere la finalità di invitare il PM all'iscrizione per approfondire, non di sostituirsi al PM imponendo una nuova qualificazione senza che siano raccolti elementi sufficienti
- In casi simili conviene procedere con l'iscrizione ex art. 335 e lasciare al PM il compito di integrare le indagini e decidere in piena autonomia se archiviare o esercitare l'azione penale
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