Cassazione Civile, Ordinanza n. 22068/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia non riguarda il merito previdenziale della pretesa originaria, ma esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 37198/2022 della Corte di cassazione. La ricorrente ha chiesto che fosse rettificata l’erronea trascrizione dell’esito del precedente giudizio di legittimità: nel testo dell’ordinanza corretta, infatti, la motivazione indicava come fondato il secondo motivo di ricorso, mentre il dispositivo riportava per errore il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo. La richiesta mirava quindi a riallineare il dispositivo alla motivazione effettiva della decisione precedente, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha accertato che nell’ordinanza n. 37198/2022 vi era una discordanza tra motivazione e dispositivo: la motivazione valorizzava il secondo motivo, mentre il dispositivo lo attribuiva erroneamente al terzo. In applicazione dell’art. 391 bis c.p.c., la Corte ha disposto che il dispositivo della precedente ordinanza debba leggersi nel senso di "rigetta il primo e terzo motivo e accoglie il secondo" in luogo di "rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo", fermo il resto. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione dell’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione quando vi sia discordanza tra quanto effettivamente deciso e quanto risultante dal dispositivo.
Cass. n. 21213 del 2013
richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell’errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione di cassazione non coincide con la motivazione per un evidente errore materiale, è ammissibile la correzione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. per riallineare il tenore formale del provvedimento alla decisione effettivamente assunta.
- La correzione dell’errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma ne rettifica la formulazione esterna, lasciando fermo il resto del provvedimento.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non è di regola dovuta una pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
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