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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03486/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Tre soggetti hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Messina la beneficiaria di un atto di donazione avente ad oggetto un immobile sito in Messina, chiedendone la nullità per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica. La domanda era stata respinta nei primi due gradi; la decisione di appello era stata poi cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha dichiarato la nullità della donazione e ha liquidato a favore degli originari attori le spese di legittimità e del giudizio di rinvio, ma non ha statuito sulle spese dei gradi di merito, nonostante specifica richiesta dei vittoriosi. I ricorrenti hanno quindi dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese di primo grado e di appello; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ritenere implicita la conferma delle precedenti statuizioni sulle spese, sarebbe stato violato il principio di soccombenza perché tali spese non potevano restare a loro carico, essendo poi risultati vittoriosi all’esito complessivo del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio, una volta dichiarata la nullità della donazione e su specifica richiesta della parte vittoriosa, dovesse provvedere anche sulle spese dei precedenti gradi di merito, oltre che su quelle del rinvio e della cassazione. Ha escluso che si trattasse di una mera omissione materiale correggibile ex art. 287 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva mostrato di ritenere, richiamando il principio di soccombenza, di non poter statuire sulle spese dell’intero giudizio dopo la cassazione con rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su quanto richiesto dalle parti; l’omessa statuizione sulle spese dei gradi precedenti, quando domandata, è censurabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non costituisce il nucleo decisorio della pronuncia; il tema effettivamente deciso riguarda l’omessa pronuncia sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte poi risultata vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio ha diritto alla liquidazione delle spese dell’intero processo.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione con rinvio incide sul regime delle spese e impone di considerare l’esito finale del giudizio ai fini della loro liquidazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È stata esclusa l’applicabilità della correzione di errore materiale, perché l’omissione sulle spese derivava da una consapevole scelta interpretativa del giudice e non da un mero lapsus.

Massime di principio

  • Quando, dopo cassazione con rinvio, una parte originariamente soccombente nei gradi di merito risulta poi vittoriosa all’esito finale, il giudice del rinvio deve liquidare, se richieste, non solo le spese del rinvio e della cassazione, ma anche quelle sostenute nei precedenti gradi di merito.
  • La mancata statuizione sulle spese dell’intero giudizio, in presenza di domanda espressa della parte vittoriosa, integra un vizio di omessa pronuncia deducibile in sede di legittimità.
  • Non ricorre un semplice errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. quando il giudice omette di decidere sulle spese perché ritiene di non avere il potere di provvedervi; in tal caso il vizio è decisorio e non meramente formale.
  • Il principio di soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito finale complessivo della controversia, specie quando la soccombenza nei gradi di merito è superata dall’esito favorevole ottenuto nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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