Cassazione Penale, Sentenza n. 15157/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 15/02/2024 sulle quote della Lirosi Autoservizi s.r.l.. La ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 125 co.3, 321 co.1, 240 commi 2 e 3 c.p.) sostenendo di essere terza creditrice assistita da pegno costituito dal marito (Carlo Lirosi) il 28/10/2020 a garanzia di un credito di €600.000, costituito tre anni prima dell'avvio del procedimento penale; chiedeva che il sequestro fosse revocato perché il pegno era anteriore e la ricorrente era in buona fede e, al tempo della costituzione del credito, non poteva rilevare una situazione di pericolosità del marito. Contestava inoltre la mancata motivazione sull'eventuale collegamento temporale tra la concessione del credito e l'attività criminosa censita nel 2023.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte richiama i limiti della sindacabilità in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro preventivo (ammissibilità solo per violazione di legge e per vizi gravi di motivazione ai sensi dell'art. 325 c.1 c.p.p.). Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il creditore munito di garanzia reale non è legittimato a ottenere la revoca del sequestro mentre il processo è pendente, perché il suo diritto trova tutela principalmente nella fase successiva (confisca/esecuzione). Pur richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 7983 del 25/09/2025, depositata 27/02/2026) che ha precisato che il terzo può chiedere il riesame solo se allega un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo (non meramente la disponibilità passata/futura della cosa), la ricorrente non ha provato né allegato l'esistenza di una procedura esecutiva o altro interesse attuale e concreto. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione può sindacare la motivazione solo se manifesta carenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (vizio della motivazione apparente).
art. 321, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Regola la revoca del sequestro e le legittimazioni: l'interessato può chiedere la revoca, ma la giurisprudenza tradizionale limita la legittimazione del terzo-creditore assistito da garanzia reale quando non sussiste diritto alla restituzione della cosa.
art. 240, commi 2 e 3, cod. pen.
Richiamato nel ricorso originario; nel testo è utilizzato nell'ambito delle norme penali collegate al sequestro/prevenzione e alle misure patrimoniali finalizzate alla confisca.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali.
Norma richiamata in relazione all'appello cautelare; disciplina la cognizione in sede di riesame/appello delle misure cautelari, contestualizzando il provvedimento impugnato.
Sez. Un., sent. n. 7983 del 25/09/2025 (depositata 27/02/2026)
La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione del terzo a chiedere revoca/riesame richiede l'allegazione di un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo (es. procedura esecutiva in corso o pregiudizio attuale direttamente connesso).
Consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile proposto per colpa; la Corte ha irrogato una sanzione di €3.000 alla ricorrente.
Massime di principio
- Un terzo creditore titolare di un diritto reale di garanzia (es. pegno o ipoteca) difficilmente ottiene la revoca del sequestro preventivo mentre il processo penale è pendente, salvo che provi un interesse concreto e attuale collegato alla rimozione del vincolo (ad esempio una procedura esecutiva in corso che altrimenti vanificherebbe la tutela del credito).
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro è possibile censurare violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; non è sindacabile la "manifestissima illogicità" se non configurata nelle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p. (motivo specifico).
- La valutazione della buona fede o dell'affidamento incolpevole del terzo deve essere ancorata al momento della costituzione del credito e allegata in modo specifico: bisogna dimostrare che, alla data del contratto/pegno, il terzo non poteva ragionevolmente percepire la situazione di pericolosità dell'altrui condotta.
- La motivazione del giudice di merito deve affrontare espressamente eventuali collegamenti temporali e causali tra la costituzione della garanzia e l'attività criminale contestata; la mera affermazione generica non è sufficiente se il terzo deduce un'aspettativa di tutela fondata su elementi temporali.
- Chi impugna deve allegare dettagliatamente l'interesse concreto e il danno attuale che deriverebbe dal permanere del sequestro (es. procedura esecutiva pendente, rischio di perdita dell'unica via di soddisfazione del credito), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
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